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01/02/2018: IL CdS IL SOCCORSO ISTRUTTORIO NON PUÒ' VALERE PER DIMOSTRARE ULTERIORI REQUISITI

Il Consiglio di Stato con la sentenza 6135/2017


..............................Il CEL dell’ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio, infatti, si riferisce a lavori che non erano stati indicati nell’elenco redatto all’interno della domanda di partecipazione; la Artedil s.r.l. ha così dichiarato lavori utili ad integrare il requisito tecnico – professionale richiesto dal bando solamente all’esito dell’attività di soccorso istruttorio svolto dalla stazione appaltante.

15.1. Come evidenziato dall’appellante, per questa condotta l’impresa andava esclusa, essendo preclusa l’integrazione della domanda di partecipazione in esito del soccorso istruttorio attuato dalla stazione appaltante (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 18 luglio 2017, n. 3514; V, 22 agosto 2016, n. 3666). Risulta violata, infatti, la par condicio tra i concorrenti, avendo potuto la Artedil s.r.l. beneficiare di un più ampio termine per dichiarare (e, quindi, dimostrare, come si avrà modo di chiarire subito) il requisito tecnico – professionale rispetto a quello riconosciuto a tutte le altre imprese partecipanti.

D’altronde, per giurisprudenza costante, “nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità” (Cons. Stato, Adunanza plenaria, 20 luglio 2015, n. 8)