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20/03/2017: TAR EQUIPOLLENZA NELL'OEV TRA IL CEL E IL COLLAUDO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento con la sentenza num. 71/2017
ha dichiarato che per la dimostrazione dei lavori analoghi il CEL sostituisce in pieno il collaudo.

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......................6.2. La società ricorrente (doc. 11 fascicolo) ha depositato con l’offerta tecnica 6 certificati di esecuzione lavori, compilati in conformità allo schema individuato nell’allegato B al d.P.R. n. 207/2010 (“regolamento di esecuzione e attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163”), come tali destinati ex art. 83 del predetto regolamento ad essere tramessi a cura delle SOA, in sede di attestazione, all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Nei certificati prodotti dall’interessata sono contenute (quadro 8 allegato B) le specifiche dichiarazioni dei responsabili dei procedimenti delle stazioni appaltanti in cui si attesta che “i lavori sono stati eseguiti regolarmente e con buon esito”.

6.3. Ciò posto, il Collegio rileva che le predette dichiarazioni presuppongono l’avvenuto rilascio, da parte della commissione o della direzione lavori, dei certificati di collaudo o di regolare esecuzione, e non possono prescindere dal favorevole esito delle operazioni di controllo effettuate da detti organi, come si evince dall’art. 325 (“attestazione di regolare esecuzione”) del d.P.R. n. 207/2010, in cui è stabilito che l’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione viene confermata dal responsabile del procedimento.

7. La decisione dell’organo tecnico del Consorzio intimato (pur volendo porre in disparte il censurato “intervento interpretativo” operato ab externo dal Presidente di gara) di non ammettere e di non valutare, ai fini del conseguimento del previsto punteggio, i certificati prodotti dalla ricorrente in quanto non corredati dai certificati di collaudo o di regolare esecuzione, costituisce l’esito di un’operazione interpretativa tanto formale quanto irragionevole dell’art. 5.1. del capo 5 dei parametri valutativi, atteso il rapporto di presupposizione che connota la dichiarazione del responsabile del procedimento rispetto alle previe verifiche della commissione o della direzione lavori, viepiù ponendosi in contrasto con le finalità perseguite dalla disposizione di gara, volte a valorizzare l’esperienza (effettiva e regolare) già maturata dai concorrenti nello specifico settore degli impianti di distribuzione irrigua a goccia, costituente oggetto della indetta procedura............