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30/11/2016: IL CONSIGLIO DI STATO NON PUO' VALUTARE L'OFFERTA TECNICA

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Il Consiglio di Stato con un'ultioma sentenza ha ribadito che i Giudici non possono entrare nei meriti delle valutazioni discrezionali della commissione in merito all'Offerta Economicamente più Vantaggiosa.

.................................I motivi sono inammissibili poiché entrano nel merito di valutazioni discrezionali: la parte sostituisce i propri apprezzamenti
a quelli della Commissione e pretenderebbe analoga sostituzione da parte del giudice amministrativo.
Invero, il giudice amministrativo chiamato a pronunciarsi sulla legittimità del giudizio espresso dalla Commissione può sindacare le valutazioni tecnico-discrezionali solo sotto i profili della loro logicità e ragionevolezza, della carenza di istruttoria e della erroneità dei fatti, senza che possa procedere autonomamente alla verifica delle offerte, sovrapponendo la propria idea al giudizio non erroneo né illogico dell'organo amministrativo, al quale la legge attribuisce la tutela dell'apprezzamento dell'interesse pubblico nel caso concreto (Consiglio di Stato, sez. III, 09/07/2014, n. 3492).
Non ricorrono nella specie palesi errori di fatto, aspetti di manifesta irrazionalità, ovvero evidenti contraddizioni logiche: i punteggi attribuiti ai vari elementi (d.2 assistenza tecnica; c.1. “ organigramma e qualifica del personale”; a.3 “procedure per garantire la qualità e sicurezza del servizio”; a.4. “ progetto operativo in caso di subentro all’attuale fornitore”; f).f.1: “Migliorie apportate al contratto”) esprimono valutazioni che, per quanto opinabili – come tutti gli apprezzamenti tecnico discrezionali - non sono prive di logicità e di fondamento.