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14/06/2017: TAR CALABRIA, LIMITI APPLICABILI AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

Il TSR Calabria con la sentenza n. 525/2017 ha  affrontato i limiti di applicabilità del soccorso istruttorio.


Per la consolidata giurisprudenza che il Collegio condivide e fa propria il rimedio del soccorso istruttorio non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti - pena la violazione della par condicio fra concorrenti - ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (cfr. Cons. Stato, A. P. n. 9/2014; Sez. V, n. 4219/2016 e n. 927/2015).

Nel caso in esame, la ricorrente, pur ammettendo la incompletezza della propria offerta tecnica – nella quale non era stato fatto il chiaro riferimento alla pronta reperibilità sulle 24 ore né alla presenza in sede di un macchina sostitutiva - si duole della circostanza che l’amministrazione non abbia consentito di specificare – attraverso il rimedio del soccorso istruttorio- le voci della offerta tecnica che implicitamente recavano anche le indicate disponibilità.

Ciò posto, facendo applicazione delle enunciate coordinate ermeneutiche, appare evidente come non sia configurabile la violazione delle norme prospettata dalla ricorrente.

Ed infatti, laddove l’amministrazione avesse consentito alla concorrente di procedere alla specificazione della propria offerta tecnica, non trattandosi di integrazione documentale quanto piuttosto di integrazione della offerta tecnica, avrebbe determinato un ingiusto vantaggio a favore della stessa con corrispondente lesione della par condicio tra i concorrenti.