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Eslusione per mancanza di DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Nella vicenda in esame il Consiglio di Stato relativamente alla questione inerente alla rilevanza della omessa domanda di partecipazione, ha evidenziato come occorre innanzi tutto verificare la funzione svolta dalla stessa, in ragione del contenu to che per essa è prescritto dal bando. Ed infatti, da un lato, nella sua formulazione più semplice ed immediata, la domanda di partecipazione costituisce solo la manifestazione della volontà del soggetto di voler partecipare alla gara e della certa attribuibilità al medesimo soggetto della documentazione a tal fine presentata. In altre ipotesi, invece, con l’atto contenente la domanda di partecipazione, si richiedono talora al concorrente dichiarazioni ulteriori, autocertificazioni, assunzioni unilaterali di obbligazioni.

fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV, 17.2.2014 - 17.2.2014 pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" domenica 23 febbraio 2014 09:07 - www.gazzettaamministrativa.it