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18/06/2016: COS'E' IL DGUE (Documento di gara unico europeo)?!?

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Articolo tratto da AppaltInforma

È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il “REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE”, del 05/01/2016, che stabilisce il modello di formulario per il documento di gara unico
europeo.
Viene, così, anticipato quanto previsto dal DDL di recepimento delle Direttive che prevede che, al fine di ridurre gli oneri documentali, i partecipanti alle gare possano utilizzare il documento di gara unico europeo (DGUE) o analogo documento predisposto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per autocertificare il possesso dei requisiti.
Il suddetto Regolamento contiene due allegati:
  • le istruzioni per l’utilizzo del DGUE (all. 1);
  • il DGUE (all. 2).
Conosciamo meglio il nuovo Documento di gara unico europeo in otto domande.
1) Cos’è il DGUE
Il DGUE è un’autodichiarazione dell’operatore economico che fornisce una prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi. Come stabilito dall’articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, e consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico di
  • non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi;
  • di soddisfare i pertinenti criteri di selezione;
  • di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare.
Come correttamente osservato nel 4° considerando del Regolamento <<Questa soluzione dovrebbe contribuire altresì a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e delle dichiarazioni di consenso nonché le problematiche legate alla lingua, poiché il modello di formulario sarà disponibile in tutte le lingue ufficiali.>>.
Il DGUE dovrebbe così favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico.
2)Da quando entra in vigore il DGUE?
Il DGUE decorrere dall’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016.
Il modello allegato n. 2 al Regolamento 2016/7 sarà il riferimento per gli Stati membri.appalti codiceslider
3) Saranno redatte delle istruzioni per la compilazione del DGUE a livello Nazionale?
Per agevolare gli operatori economici nella compilazione del DGUE gli Stati membri hanno facoltà di adottare linee guida sul suo utilizzo, per spiegare ad esempio quali norme del diritto nazionale sono rilevanti in relazione alla parte III, sezione A, quali elenchi ufficiali di operatori economici o certificati equivalenti potrebbero non essere riconosciuti o rilasciati in un determinato Stato membro, oppure per precisare quali riferimenti e informazioni occorre dare per consentire alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di acquisire un determinato certificato per via elettronica.
4)Per quali procedure dovrà essere utilizzato il DGUE?
Il DGUE dovrà accompagnare sia l’offerta, nelle procedure aperte, sia la richiesta di partecipazione nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nei dialoghi competitivi o nei partenariati per l’innovazione. Quanto alle procedure negoziate, in una nota alle istruzioni allegate al Regolamento, la presentazione del DGUE, si legge, sarebbe invece pienamente giustificato e dovrebbe essere richiesto nei casi contraddistinti dalla possibile partecipazione di più di un partecipante e dall’assenza di urgenza o di caratteristiche peculiari della transazione.
5) Che cosa accadrà, al più tardi, dal 18 aprile 2018?
Il DGUE sarà fornito esclusivamente in forma elettronica, in ottemperanza all’articolo 59, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
6) Le imprese potranno riutilizzare le informazioni contenute in un DGUE compilato per una gara precedente?
Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purché le informazioni siano ancora valide e pertinenti.
Il modo più semplice di procedere è inserire le informazioni nel DGUE avvalendosi delle funzionalità messe appositamente a disposizione per mezzo del servizio DGUE elettronico. Sarà ovviamente possibile riutilizzare le informazioni anche mediante altre forme di recupero dei dati (copia-incolla), ad esempio delle informazioni contenute nelle attrezzature elettroniche (PC, tablet, server …) dell’operatore economico.
7) Di quante parti e sezioni si compone il DGUE?
Il DGUE è articolato nelle parti e sezioni seguenti:
Parte I. Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore.
Parte II. Informazioni sull’operatore economico
Parte III. Criteri di esclusione:
  • A: Motivi legati a condanne penali;
  • B: Motivi legati al pagamento di tasse o imposte o contributi assistenziali o previdenziali;
  • C: Motivi legati a insolvenza, conflitto di interessi o gravi illeciti professionali;
  • D: Altri motivi di esclusione eventualmente previsti dalla legislazione nazionale dello Stato membro cui appartiene l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore.
Parte IV. Criteri di selezione
  • α: Indicazione generale per tutti i criteri di selezione;
  • A: Idoneità;
  • B: Capacità economica e finanziaria;
  • C: Capacità tecniche e professionali;
  • D: Sistemi di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale
Parte V. Riduzione del numero di candidati qualificati.
Parte VI. Dichiarazioni finali
8) Firma del DGUE
Interessanti [ma staremo a vedere come saranno applicate nell’ordinamento italiano] le previsioni delle istruzioni inerenti la firma del DGUE.
Le istruzioni, infatti, prevedono che la firma del DGUE può non essere necessaria se il DGUE è trasmesso all’interno di un pacchetto di documenti la cui autenticità e integrità sono garantite mediante le prescritte firme dei mezzi di trasmissione.
Ad esempio: se l’offerta e il relativo DGUE in una procedura aperta sono trasmessi a mezzo posta elettronica provvista di una firma elettronica del tipo prescritto, possono non essere necessarie firme aggiuntive del DGUE. Potrebbe inoltre non essere necessario l’utilizzo della firma elettronica del DGUE se tale documento è integrato in una piattaforma elettronica per gli appalti il cui accesso presuppone un’autenticazione elettronica.  
Alessandro Vetrano