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20/12/2015: PARERE ANAC, SU CATEGORIE SOA NELLA CERTIFICAZIONE ISO

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Parere n. 190 del 4 novembre 2015

Deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità, nel senso che la certificazione del sistema di qualità e le verifiche ad essa presupposte debbono riguardare i processi produttivi corrispondenti alle categorie di lavorazioni da eseguire nello specifico appalto. 
Art. 43 d.lgs. 163/2006; art. 63 d.p.r. 207/2010


La questione oggetto dell’istanza di parere riguarda la questione della legittima esclusione di un concorrente che produceva una certificazione di qualità della serie UNI EN ISO riferita genericamente alla “manutenzione di edifici civili”, a fronte di un appalto di lavori su beni sottoposti a tutela per i quali il bando richiedeva il possesso dell’attestazione SOA nella categoria OG2. 
Il punto III.2.2 del bando di gara sulle condizioni di partecipazione specificava che «Alla gara possono partecipare […]le imprese munite […] della certificazione relativa all’intero sistema di qualità rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 riportata nell’attestazione rilasciata dalla suddetta SOA». Alla gara partecipavano 139 imprese e ne venivano ammesse 95 a seguito della verifica della documentazione amministrativa. 
Ai sensi dell’art. 63, co. 2 e 3 d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207 «La certificazione del sistema di qualità aziendale è riferita agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso, con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA».
Con Parere di precontenzioso Avcp n. 155 del 9 settembre 2010, con particolare riferimento al beneficio del dimezzamento della cauzione provvisoria, si chiariva che «L’agevolazione di cui trattasi è volta a premiare le imprese che sono in possesso di capacità certificata nell’esecuzione delle lavorazioni della stessa natura di quelle da affidare e che, quindi, offrono garanzia di maggiore affidabilità, con conseguente attenuazione del rischio di inadempimento. […] In assenza di specifiche limitazioni contenute nella certificazione stessa, quest’ultima comprende tutte le lavorazioni che l’impresa esegue nell’espletamento della propria attività e per le quali ha conseguito l’attestazione SOA. Di contro, nel caso in cui la certificazione identifica espressamente talune tipologie di lavorazioni, la predetta certificazione attesta la capacità organizzativa ed operativa dell’impresa limitatamente alle lavorazioni indicate; per tutte le altre, invece, l’impresa risulta priva della certificazione di qualità». Il Parere citato evidenziava altresì che «dal documento SINCERT RT-05, che reca all’Allegato A la tabella di corrispondenza tra le categorie di opere di cui al dpr 34/2000 e gli scopi della certificazione di qualità, alle categorie OG1 e OG2 sotto il profilo della qualità corrispondono opere edili ed in particolare opere di ingegneria civile ed industriale».
Con Parere di precontenzioso Avcp n. 157 del 9 settembre 2010 era stato di nuovo rilevato che «emerge dal documento SINCERT RT-05 recepito dall’Autorità, che reca all’Allegato A la tabella di corrispondenza tra le categorie di opere di cui al DPR 34/2000 e gli scopi della certificazione di qualità […] che alle categorie OG1 e OG2 sotto il profilo della qualità corrispondono opere edili ed in particolare opere di ingegneria civile ed industriale» e che «se è vero, come affermato più volte in giurisprudenza, che non c’è una perfetta coincidenza tra le categorie della qualificazione SOA e l’attestazione di qualità aziendale, è tuttavia ormai jus receptum che deve esserci una corrispondenza tra la categoria prevalente dei lavori posti in gara e quella a cui si riferisce la certificazione di qualità», nel senso che «la certificazione del sistema di qualità e le verifiche ad essa presupposte debbono riguardare i processi produttivi corrispondenti alle categorie di lavorazioni da eseguire nello specifico appalto». 
Infine, con il Parere di precontenzioso n. 45 del 30 settembre 2014 richiamato dalla S.A., riferito peraltro a una peculiare fattispecie caratterizzata dalla mancanza, in capo alla mandataria, della categoria OG2 richiesta appunto dal bando, si evidenziava ulteriormente l’aspetto della correlazione fra la categoria prevalente dei lavori posti a base di gara e la certificazione di qualità, dal momento che il possesso di quest’ultima è in grado di sostituire in parte qua la garanzia richiesta dal legislatore a tutela della S.A., in virtù della capacità riconosciuta alla certificazione di attestare la maggiore affidabilità strutturale ed operativa dell’impresa nell’esecuzione delle lavorazioni da realizzare. 
Sulla base dei principi suesposti, nella presente fattispecie appare legittima una certificazione di qualità per “manutenzione di edifici civili” riferita ad una attestazione nella categoria OG2.

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che:
è legittima una certificazione di qualità per “manutenzione di edifici civili” riferita alla attestazione nella categoria OG2 richiesta dal bando di gara.