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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20
marzo 2015 ha risolto i dubbi riguardanti l’obbligatorietà dell’indicazione in
sede di offerta degli oneri della sicurezza aziendali.
«tale indicazione costituisce sia nel comparto
dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture un adempimento imposto
dagli artt. 86, comma 3-bis, e 87, comma 4, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
all'evidente scopo di consentire alla stazione appaltante di adempiere al suo
onere di verificare il rispetto di norme inderogabili a tutela dei fondamentali
interessi dei lavoratori in relazione all'entità ed alle caratteristiche del
lavoro, servizio o fornitura da affidare.» quindi «stante la natura di obbligo legale rivestita
dall'indicazione, è irrilevante la circostanza che la lex specialis di gara non
abbia richiesto la medesima indicazione.»
L’Adunanza Plenaria conclude affermando il principio che «ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis, del
Codice, l'omessa specificazione nelle offerte per lavori dei costi di sicurezza
interni configura un'ipotesi di «mancato adempimento alle prescrizioni previste
dal presente codice» idoneo a determinare «incertezza assoluta sul
contenuto dell'offerta» per difetto di un suo elemento essenziale, e comporta
perciò, anche se non prevista nella lex specialis, l'esclusione dalla procedura
dell'offerta;