Massima numero 316 del 19 dicembre 2017
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Istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da… omissis ..– “Servizio di pulizia di stazioni, treni, impianti ed attività di supporto comparto metro-ferroviario delle linee metropolitane A e B-B1 e delle linee ferroviarie Roma Lido, Roma Viterbo e Roma Centocelle oltre il servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di lavaggio” suddiviso in 5 lotti – Importo a base di gara: euro 33.003.490,30 - S.A.: ... omissis …
Riferimenti normativi: Art. 48, comma 2, d.lgs. n. 50/2016
Parole chiave: Appalto di servizi – RTI verticale - attività scorporabile – previsione nel bando
Non è legittima l’esclusione dalla gara di un RTI verticale per difetto in capo a una mandante del requisito dell’iscrizione al Registro di cui al D.M. 274/1997 richiesto per lo svolgimento dell’attività principale (servizio di pulizia) quando l’attività di gestione e smaltimento dei rifiuti è configurata dal bando come un’attività scorporabile dalla prestazione principale poiché tale previsione vale a consentire la partecipazione alla gara di RTI di tipo verticale o misto (come quello in esame) in cui la mandante, in possesso della necessaria autorizzazione, esegue solo il servizio scorporabile di gestione e smaltimento dei rifiuti e non deve pertanto essere necessariamente in possesso del requisito richiesto per lo svolgimento del servizio di pulizia.