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02/08/2018: CERTIFICATO ISO E DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA

Tar Lazio, sez. III, 27 luglio 2018, n. 8511





In definitiva, per tutto quanto precede, deve concludersi che con i documenti prodotti in giudizio il 18.4.2018, la Castelli 2014 dimostra la sua attuale conformità alla ISO 14001 ma, nel contempo, esclude la sua conformità alla normativa tecnica al momento della presentazione dell’offerta. E’ emerso in particolare che il ritardo nell’ottenimento della certificazione è dipeso dalla mancanza dell’Autorizzazione Unica Ambientale, essenziale non solo per il rilascio del certificato ISO ma per la stessa legittimazione della società all’esercizio delle attività contrattuali. Tale titolo era certamente assente nel momento decisivo della presentazione dell’offerta (e anche alla successiva scadenza del termine di partecipazione). 


Infondato è anche il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata avverso l’art. 18 del Capitolato Speciale d’Oneri “ove interpretato nel senso in cui si ritenga che richiede una verifica di un’organizzazione analoga all’ISO 14001 in sede di aggiudicazione e non in sede di verifica dei requisiti”. Invero, come sottolineato dalla stessa S.A. nella propria memoria di fase cautelare, l’aggiudicazione disposta da Poste Italiane a favore della Castelli 2014 era sospensivamente condizionata all’esito positivo della verifica delle dichiarazioni rese ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 in sede di offerta (doc. n. 11 res.). Ciò denota una netta differenziazione, ben nota e applicata da Poste, tra fase dichiarativa e successiva fase della verifica del possesso effettivo dei requisiti dichiarati, sicché va anche escluso che la S.A. abbia interpretato la clausola nel significato a cui la ricorrente incidentale subordinava la proposizione del gravame.

Quanto alla valenza che assume invece la locuzione “prove documentali” ai sensi dell’art. 87, comma 2, d.lgs. n. 50 del 2016, essa sta ad indicare in ogni caso un concetto ontologicamente diverso, il quale postula un “quid pluris” rispetto ad una mera dichiarazione di scienza quale quella del professionista incaricato dalla società partecipante. Al riguardo si richiama integralmente quanto sopra esposto e argomentato ai fini dell’accoglimento del primo motivo di gravame.