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16/03/2018: CdS, CONGRUITA' DELL'OGGETTO SOCIALE

Consiglio di Stato sentenza 796/2018






..............Il primo motivo dell’appello deduce l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente, in capo alla S.I.T. s.r.l., medio tempore divenuta aggiudicataria dell’appalto con determinazione dell’Ar. BA/6 n. 691 in data 24 agosto 2017 (provvedimento fatto oggetto di separato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo regionale di Bari), il requisito di idoneità professionale dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività inerenti o relative all’oggetto dell’appalto (e dunque attinenti la fornitura di attrezzature per il potenziamento dell’attività di raccolta dei rifiuti), come prescritto dall’art. 14 del bando di gara e dall’art. 8 del disciplinare, risultando dalla visura camerale che (la S.I.T.) è iscritta prevalentemente per “attività di cartografia e aerofotogrammetria”.
Il motivo è infondato.
L’art. 14, lett. a), del bando di gara individua, quale requisito di idoneità professionale, necessario per partecipare alla gara, quello della “iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A. per attività inerente l’oggetto del presente appalto”; l’art. 8 del disciplinare, con formulazione sovrapponibile, specifica che «per partecipare alla gara le ditte devono essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l’attività relativa alla fornitura da appaltare, per i residenti in Italia».
Se ne inferisce che è richiesta dalla lexspecialis l’iscrizione alla Camera di Commercio per attività “inerente” o “relativa” all’oggetto dell’appalto, e non già per “attività identiche”.
Muovendo da tale presupposto, appare condivisibile la pronuncia appellata laddove ha ritenuto che il requisito richiesto risulti soddisfatto dalla S.I.T. s.r.l., dalla cui visura camerale emerge infatti un oggetto sociale includente, tra l’altro, “interventi di protezione, restauro e riqualificazione, in campo ambientale, territoriale, vegetazionale e faunistico”, il “monitoraggio ambientale e degli inquinanti del suolo, delle acque e dell’aria”, nonché le “forniture” (da intendersi in relazione ai vari elementi descritti nell’oggetto sociale, in quanto altrimenti il riferimento sarebbe privo di senso, ove letto con riguardo alla sola “supervisione e direzione lavori, project management, collaudo opere”), ed ancora, quale attività prevalente, quella di “realizzazione di sistemi per il controllo dei processi e di sistemi di monitoraggio e controllo nell’ambito della tutela e del governo del territorio, dell’ambiente, della mobilità, della sicurezza del cittadino, della gestione efficiente delle risorse (infrastrutture, energia, acqua, rifiuti, ecc.)”.
Appare difficilmente contestabile l’inerenza della fornitura a corpo di attrezzature per il “potenziamento della raccolta differenziata” alla materia ambientale, e, più specificamente, della gestione dei rifiuti, che rientra, sotto più profili, accomunati peraltro dalla finalità di tutela e di gestione efficiente delle risorse, nell’oggetto sociale della S.I.T.
La giurisprudenza è costante nel ritenere che la corrispondenza tra le risultanze descrittive della professionalità dell’impresa, come riportate nell’iscrizione camerale, e l’oggetto del contratto di appalto non deve essere intesa in modo assoluto, ma in termini di congruenza contenutistica, secondo un criterio di rispondenza alla finalità di verifica della richiesta idoneità professionale, attraverso una valutazione non atomistica e frazionata, ma globale e complessiva delle prestazioni oggetto di affidamento (Cons. Stato, III, 8 novembre 2017, n. 5170; III, 10 novembre 2017, n. 5182).