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26/07/2018: IL TAR ENTRA NEI MERITI DELL'ANOMALIA E SMENTISCE LA STAZIONE APPALTANTE

Tar Latina 24 luglio 2018, n. 445



(...) Neppure viene in questione, quindi, il connesso tema dei limiti che incontra il giudice amministrativo nel sindacare nel dettaglio i singoli aspetti del giudizio di anomalia, perché non è consentito in sede giurisdizionale procedere ad una autonoma valutazione della congruità o meno di singole voci, trattandosi di un’attività rimessa, quanto alla sua intrinseca manifestazione, unicamente all’Amministrazione procedente ed essendo compito del giudice verificare se il potere amministrativo si sia esercitato con utilizzo delle regole conforme a criteri di logicità, congruità e ragionevolezza (Cons. Stato, sez. III, 13 dicembre 2016 n. 5232; sez. V, 26 luglio 2016 n. 3359; T.A.R. Liguria, sez. II, 10 ottobre 2017 n. 757; T.A.R. Piemonte, sez. I, 13 giugno 2017 n. 729)....................

(...) Ferma restando, ai fini dell’accoglimento del ricorso incidentale, la natura assorbente del rilievo sopra illustrato, proseguendo nella disamina delle criticità denunciate con il secondo motivo di doglianza si rileva che costituisce un dato di fatto, anche esso come tale non opinabile, che CEDILS s.r.l. non abbia specificato, come invece espressamente previsto dalla lex specialis, per il personale da destinare all’esecuzione dell’appalto, il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato, l’inquadramento contrattuale e le mansioni svolte, essendosi limitata a fare riferimento alle sole tabelle del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le imprese edili per la Provincia di Latina, predisposte ai sensi dell’art. 23, comma 16, d.lgs. n. 50 cit.


Nondimeno, non trattandosi di omissione presidiata da esplicita comminatoria di esclusione, si ritiene che essa non assuma rilevanza ai fini dell’accoglimento del motivo di ricorso de quo, avuto anche riguardo alle difese svolte sul punto da CEDILS s.r.l. e della circostanza che, ai sensi dell’art. 97, comma 5, lett. d), d.lgs. n. 50 cit., costituisce causa di esclusione la circostanza che il costo del personale sia inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’articolo 23, comma 16, relativamente alle quali ultime l’offerta della ricorrente principale è esaustiva.


In aggiunta a quanto appena detto, costituisce un ulteriore dato di fatto, in sé non opinabile, che CEDILS s.r.l. abbia manifestamente sottostimato il costo dei mezzi, dei noli, delle attrezzature e degli ammortamenti ai fini dell’eventuale esecuzione del contratto, sol che si consideri la grave discrasia esistente tra l’indicazione, nelle giustificazioni dell’anomalia, della disponibilità di 81 unità (mezzi e attrezzature) e i dati riportati nella tabella riepilogativa allegata, ove ne risultano solo 17.