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10/04/2016: ANCHE CHI NON PARTECIPA PUO' FARE RICORSO

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La Corte di Giustizia Ue con la sentenza causa C-689/13 del 5/04/2016 ha sancito, dichiarando illegittima la norma italiana, che anche un soggetto che avrebbe potuto partecipare alla gara può fare ricorso 

Corte di Giustizia Europea Grande Sezione 5/4/2016 n. C-689/13

RINVIO PREGIUDIZIALE – APPALTI PUBBLICI DI SERVIZI – DIRETTIVA 89/665/CEE – ARTICOLO 1, PARAGRAFI 1 E 3 – PROCEDURE DI RICORSO – RICORSO DI ANNULLAMENTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBLICO PRESENTATO DA UN OFFERENTE LA CUI OFFERTA NON È STATA PRESCELTA – RICORSO INCIDENTALE DELL’AGGIUDICATARIO – REGOLA GIURISPRUDENZIALE NAZIONALE CHE IMPONE DI ESAMINARE PRELIMINARMENTE IL RICORSO INCIDENTALE E, SE QUEST’ULTIMO RISULTA FONDATO, DI DICHIARARE IL RICORSO PRINCIPALE IRRICEVIBILE, SENZA ESAME NEL MERITO – COMPATIBILITÀ CON IL DIRITTO DELL’UNIONE – ARTICOLO 267 TFUE – PRINCIPIO DEL PRIMATO DEL DIRITTO DELL’UNIONE – PRINCIPIO DI DIRITTO ENUNCIATO CON DECISIONE DELL’ADUNANZA PLENARIA DELL’ORGANO GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVO SUPREMO DI UNO STATO MEMBRO – NORMATIVA NAZIONALE CHE PREVEDE IL CARATTERE VINCOLANTE DI TALE DECISIONE PER LE SEZIONI DEL SUDDETTO ORGANO GIURISDIZIONALE – OBBLIGO DELLA SEZIONE INVESTITA DI UNA QUESTIONE ATTINENTE AL DIRITTO DELL’UNIONE, IN CASO DI DISACCORDO CON LA DECISIONE DELL’ADUNANZA PLENARIA, DI RINVIARE A QUEST’ULTIMA TALE QUESTIONE – FACOLTÀ O OBBLIGO DELLA SEZIONE DI ADIRE LA CORTE IN VIA PREGIUDIZIALE

L’articolo 1, paragrafi 1, terzo comma, e 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, deve essere interpretato nel senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una disposizione di diritto nazionale nei limiti in cui quest’ultima sia interpretata nel senso che, relativamente a una questione vertente sull’interpretazione o sulla validità del diritto dell’Unione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza, qualora non condivida l’orientamento definito da una decisione dell’adunanza plenaria di tale organo, è tenuta a rinviare la questione all’adunanza plenaria e non può pertanto adire la Corte ai fini di una pronuncia in via pregiudiziale.

L’articolo 267 TFUE deve essere interpretato nel senso che, dopo aver ricevuto la risposta della Corte di giustizia dell’Unione europea ad una questione vertente sull’interpretazione del diritto dell’Unione da essa sottopostale, o allorché la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha già fornito una risposta chiara alla suddetta questione, una sezione di un organo giurisdizionale di ultima istanza deve essa stessa fare tutto il necessario affinché sia applicata tale interpretazione del diritto dell’Unione.

Nella causa C‑689/13,avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana (Italia), con ordinanza del 26 settembre 2013, pervenuta in cancelleria il 24 dicembre 2013, nel procedimento