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In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere!

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha rilevato come dalla circostanza che dal ribasso percentuale offerto scaturisse nel caso di specie un valore diverso da quello indicato in offerta, non ne deriva comunque l’invalidità o l’inintellegibilità. 
Tali conclusioni rappresentano la concreta applicazione del pacifico principio giurisprudenziale, secondo cui, in caso di discordanza fra i dati indicati nel modulo di offerta e relativi sia al prezzo che alla percentuale di ribasso, si deve dare prevalenza al ribasso percentuale indicato in lettere, che costituisce il dato decisivo di riferimento per la determinazione dei prezzi unitari, consentendo sia l'identificazione dell'offerta, sia la correzione delle eventuali discordanze (Cons. St., V, 12 settembre 2011, n. 5095). 

Danilo ESPOSITO


fonti: Sez. III pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana" venerdì 11 ottobre 2013 10:54 - www.gazzettaamministrativa.it
Segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III