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La dichiarazione di avvalimento non può consistere in una mera dichiarazione formale e riproduttiva della disposizione di legge

Malgrado l’ampia formulazione dell’art. 49 del d. lgs. n. 163 del 2006 e la funzione propria dell’istituto dell’avvalimento, cioé di consentire in concreto la concorrenza aprendo il mercato ad operatori economici di per sé privi di requisiti di carattere economico – finanziario, tecnico – organizzativo - consentendo di avvalersi dei requisiti di capacità di altre imprese, non può ritenersi valido ed efficace il contratto di avvalimento da cui non emerga un serio impegno dell’ausiliaria di mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse per tutta la durata dell’appalto. Conclude, quindi, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato che la dichiarazione di avvalimento non può consistere in una dichiarazione meramente formale e riproduttiva della disposizione di legge, ma deve contenere la volontà seria dell’ausiliaria di mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto i mezzi dei quali la ditta ausiliata è carente

Fonte: segnalazione del Prof. Avv. Enrico Michetti della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V Sez. V pubblicato in "Gazzetta Amministrativa della Repubblica Italiana martedì 19 novembre 2013 07:06 - www.gazzettaamministrativa.it

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Danilo ESPOSITO