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Addio categorie Superspecialistiche

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 280) lo scorso 29 novembre del Decreto del Presidente della Repubblica che modifica il Regolamento (DPR 207/2010) di attuazione del Codice degli Appalti “stravolgendo” il sistema di qualificazione negli appalti a tutto danno delle imprese specializzate e altamente tecnologiche. La novità deriva dalla cancellazione degli'articoli 109, comma 2 (in relazione all'allegato A al regolamento) e 107 comma 2 , con cui si vieta alle imprese generali di eseguire direttamente le lavorazioni specialistiche a qualificazione obbligatoria se sprovviste della relativa certificazione Soa. 
Il regolamento prevedeva l'obbligo di subappaltare l'esecuzione dei lavori o dare vita a un Ati verticale con un'impresa specializzata. Tutto questo non accadrà più. L'accoglimento del ricorso presentato dall'Agi apre la strada alle imprese generali che potranno realizzare queste opere anche se prive di qualificazione.
Quindi l'aggiudicatario di un appalto qualificato nella categoria prevalente potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'appalto e non solo quelle per cui non era necessario dimostrare la qualificazione.

Stralcio del Decreto:
Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
 Decreta: 
 
  I  ricorsi  proposti  da  Astaldi  S.p.A.,  Societa'  Italiana  per
Condotte d'Acqua S.p.A., Grandi  Lavori  Fincosit  S.p.A.,  Impregilo
S.p.A.,  Impresa  S.p.A.,  Itinera  S.p.A.,  Impresa  Costruzioni  G.
Maltauro S.p.A., Impresa Pizzarotti & C. S.p.A.,  Salini  Costruttori
S.p.A., Vianini  Lavori  S.p.A.  sono  dichiarati  inammissibili;  il
ricorso proposto dall'AGI va  parzialmente  accolto  con  riferimento
all'impugnazione  degli  articoli  109,   comma   2   (in   relazione
all'allegato A, e, in  particolare,  alla  «Tabella  sintetica  delle
categorie»), 107, comma 2, 85, comma 1, lettera b), numeri  2  e  3),
nel  senso  specificato  in  motivazione;  respinto  con  riferimento
all'impugnazione dell'art.  86,  commi  1,  dell'art.  83,  comma  4,
dell'art. 79, commi 17, 19 e 20 e dell'art. 92, comma  2;  dichiarato
improcedibile con riferimento all'impugnazione dell'art.  357,  comma
12, e agli allegati B e B1. Dispone che a cura  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti venga data  pubblicita'  del  presente
decreto nelle medesime forme dell'atto annullato. 
    Roma, addi' 30 ottobre 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Lupi, Ministro delle infrastrutture e
                                dei trasporti