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Inapplicabile la disposizione in materia di costo del lavoro

Alessandro Vetrano su nordestappalti.it

A statuirlo è l’AVCP, che in questi giorni, evidentemente scossa dalle affermazioni del Ministro Lupi, è attiva come non mai.
Nell’<<Atto di segnalazione n. 2 del 19 marzo 2014>>, è proprio l’Autority sui contratti pubblici che partendo da un excursus della norma, analizza gli effetti della (ri)esumata norma in materia di costo del lavoro, contenuta nell’art. 82, comma 3-bis del Codice.
Presa di posizione netta inoltre, su quella parte della dottrina che ipotizzava un’interpretazione estensiva della norma che, nonostante la sua collocazione, propendeva per la sua applicazione anche nelle gare da aggiudicarsi con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa.
Ebbene, se in claris non fit interpretatio, l’AVCP ha sgomberato il campo da ogni avversa interpretazione:
<<…la diversa collocazione della stessa all’interno dell’art. 82, rubricato “Criterio del prezzo più basso” (in luogo dell’art. 81) ne limita l’applicazione alle sole gare al prezzo più basso escludendo, pertanto, le gare realizzate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; d’altronde la stessa formulazione della norma, da questo punto di vista, non pone dubbi applicativi: “Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese …”>>.
Anche a modesto avviso di chi scrive, una simile impostazione potrebbe ritenersi coerente, peraltro, con il maggiore rischio di “stress” competitivo cui potrebbe, verosimilmente, essere esposto il costo del personale nelle gare da aggiudicarsi al prezzo più basso.
Le conclusioni a cui addiviene l’AVCP propendono, come da titolo del presente scritto, per l’inapplicabilità della disposizione in parola, senza incorrere nelle criticità prospettate dalla stessa nell’atto di segnalazione (fra cui, impossibilità per la stazione appaltante di conoscere l’effettivo costo del personale; inapplicabilità della norma a tutti quei servizi e quelle forniture non riconducibili alla logica del servizio ad alta intensità di manodopera; etc.) e senza ingenerare gli effetti distorsivi del mercato pocanzi rappresentati.


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