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Resta l'esclusione dalla gara senza il ricorso contro l'aggiudicazione definitiva

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La Quinta Sezione del Consiglio di Stato nella sentenza depositata il 5.12.2014 ha precisato che il ricorso contro l'esclusione da una gara diventa improcedibile tutte le volte in cui l'aggiudicazione intervenga, e sia conosciuta, prima della pronunzia sul relativo gravame senza che l'impugnazione sia stata estesa al nuovo atto
Un consolidato orientamento giurisprudenziale, attesta l’indefettibile necessità dell’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva che sia sopraggiunta al ricorso già proposto contro un’esclusione dalla stessa gara.
Infatti, l'interesse finale che un soggetto escluso da una gara pubblica fa valere è quello di assicurarsi il bene della vita cui mira, ossia l'aggiudicazione, mentre la rimozione dell'esclusione costituisce un passaggio solo strumentale.
Data la relazione intercorrente fra esclusione ed aggiudicazione, di conseguenza, anche quest'ultima deve necessariamente essere impugnata, poiché il difetto d'impugnazione dell'aggiudicazione avrebbe come conseguenza l’inutilità di un’eventuale decisione di annullamento dell'esclusione. Tale decisione, difatti, non varrebbe a rimuovere anche l'aggiudicazione e perciò non permetterebbe un reinserimento dell'escluso nel flusso della procedura, ormai esaurita ed inoppugnabile.
E’ del resto significativa, nel senso indicato, anche la previsione dell’art. 79, comma 5, lett. a), d.lgs. n. 163 del 2006, che impone all'Amministrazione di comunicare il provvedimento di aggiudicazione anche ai concorrenti esclusi che abbiano proposto -o siano in termini per proporre- un ricorso avverso l'esclusione.
Il ricorso contro l'esclusione da una gara diventa, pertanto, improcedibile tutte le volte in cui l'aggiudicazione intervenga, e sia conosciuta, prima della pronunzia sul relativo gravame senza che l'impugnazione sia stata estesa al nuovo atto.