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TAR LOMBARDIA - NELLA BUSTA TECNICA NESSUN RIFERIMENTO ECONOMICO!

Nelle gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione ha l’obbligo di esaminare in primis l’offerta tecnica e poi quella economica.
Va escluso quindi un concorrente che ha presentato la busta che, secondo il bando, avrebbe dovuto contenere l’offerta tecnica, e che invece presentava l’offerta economica, aperta e ben visibile. Tale evenienza, comportando la conoscenza anticipata dell’offerta economica, ha inficiato le concrete modalità di svolgimento della gara violando i principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Secondo l’orientamento giurisprudenziale, gli elementi soggetti a valutazione discrezionali (offerta tecnica) non possono essere esaminati dopo aver già conosciuto le offerte economiche e i ribassi offerti dal concorrente. La ratio di tale divieto risiede “nella necessità di evitare che la Commissione possa premiare già in sede di offerta tecnica il concorrente che ha formulato una più conveniente offerta economica. Per questo tutto ciò che è  diverso dall’offerta economica deve essere esaminato in una fase anteriore (e distinta) rispetto a quella concernente l’apertura della relativa busta”

Tar Lombardia, Brescia Sez. II, n. 1080 del 17 Ottobre 2014.