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30/04/2018: PARERE CONSIGLIO DI STATO SULLA BANCA DATI CHE DOVREBBE SOSTITUIRE AVCPASS

Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di decreto sulla banca dati degli operatori

10/01/2018: AL VIA IL REGOLAMENTO PER IL CASELLARIO INFORMATICO DELLE AZIENDE

Regolamento per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e

02/01/2017: ADDIO AVCPASS, ECCO LA BDOE (banca dati nazionale degli operatori economici)! di DANILO ESPOSITO



Il 22 dicembre 2016 è stata la data prescelta per il primo step per l'istituzione della Banca dati nazionale degli operatori economici per la verifica dei requisiti delle imprese, che sostituirà l'AVCPAss.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ente che gestirà

12/03/2016: DELIBERA ANAC SU BANCA DATI

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L'ANAC con la Delibera n.157 del 17/02/2016, recante l'aggiornamento della Deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, l'Anac «in attuazione a quanto disposto dall'articolo 6-bis del Codice individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli OE

08/11/2015: Mancanza del PASSOE: comporta l’esclusione? di A. Vetrano

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Con il parere di precontenzioso n. 165 del 07 ottobre 2015, l’Authority sui contratti pubblici torna sull’annosa questione circa la doverosità, o meno, dell’esclusione di un’impresa per la mancata presentazione del c.d. PASSOE nella busta contenente la documentazione amministrativa.

In particolare, la stazione appaltante richiedente ha evidenziato di non aver specificato

26/04/2015: AVCPASS: LA PRIMA, INTERESSANTE, GIURISPRUDENZA di A. Vetrano

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di Avv. Alessandro Vetrano su Nord Est Appalti

E’ ancora molto nebuloso il giudizio sul sistema AVCpass, il sistema che dal primo luglio 2014 (dopo svariati rinvii) avrebbe dovuto “semplificare” la verifica e comprova dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alle gare d’appalto.

L’intenzione del presente, breve ed informale, scritto non è quella di indirizzare l’opinione pubblica dei colleghi (operatori della P.A. e, in generale, del diritto) verso la demonizzazione del sistema di cui sopra (che, ad onor del vero, se correttamente utilizzato, può anche risultare utile ed efficiente), ma è quella di offrire qualche “ancora” di salvezza e qualche “colpo” da tenere in canna (rectius nel cassetto) qualora dovessero inciampare qua e là nell’utilizzo di tale strumento.

Utile, al fine pocanzi indicato, è segnalare la sentenza del massimo consesso di giustizia amministrativa della regione Sicilia, sentenza CGA del 26 gennaio 2015, n. 62, con la quale i togati confortano l’operato dei funzionari del Comune di Milazzo rei di aver annullato, in autotutela, gli atti di una procedura nella quale si erano riscontrate difficoltà operative dovute all’anomalo funzionamento del sistema AVCpass.

In sintesi, più di un concorrente alla procedura aperta si era doluto di un anomalo funzionamento del sistema AVCpass e della impossibilità di ottenere il PASSOE, nel silenzio dell’AVCP, che, seppur sollecitata sul punto dalla stazione appaltante, non rese alcun chiarimento. In conseguenza di ciò, la Stazione Appaltante decise di annullare la procedura e rinnovarla, al fine di scongiurare contenziosi dovuti al mancato funzionamento del sistema AVCpass.

Sul punto il CGA Sicilia ha confermato che

il Collegio non ritiene pretestuosa la motivazione dell’atto impugnato in prime cure, laddove àncora uno dei motivi dell’esercizio del potere di ritiro in autotutela alle difficoltà operative dovute al malfunzionamento della banca dati in parola. Condivisibile è anche la prognosi, spiegata nella ridetta motivazione, circa la possibilità che detto malfunzionamento potesse essere foriero di contenziosi, da cui l’esigenza, in vista del conseguimento dell’interesse pubblico, al rapido affidamento dell’appalto, di rinnovare la gara
Si segnala, poi, la sentenza di primo grado del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Salerno, che con la pronuncia n.663 del 23 marzo 2015, conferma la legittimità dell’esclusione di un concorrente per la mancata presentazione del PASSOE sull’assunto che il bando prevedeva espressamente la comminatoria di esclusione per tale carenza e per il fatto che, non trattandosi di dichiarazioni, non era neppure applicabile l’istituto del neo soccorso istruttorio “a pagamento” (art. 38 comma 2-bis del D.Lgs. 163/06).

Chi scrive, è dell’opinione che tale seconda pronuncia vada solo citata al mero fine conoscitivo e divulgativo, ma la ritiene non condivisibile. Infatti, il soccorso istruttorio “rafforzato” prevede la possibilità di regolarizzare dichiarazioni ed elementi che devono essere prodotte dai concorrenti in base alla legge, al bando o al disciplinare di gara (art. 46, comma 1-ter, D.Lgs. 163/06).

Inoltre, è doveroso sottolineare come anche l’ANAC imponga la richiesta (rectius, regolarizzazione) del PASSOE non presentato, ed inviti, tra le righe, ad escludere il concorrente solamente qualora, in esito alla persistente mancata presentazione del PASS, non sia possibile verificare la sussistenza dei requisiti di partecipazione tramite il sistema AVCpass (come imposto dall’art. 6-bis del D.Lgs. 163/06).

Alessandro Vetrano

ANAC sottolinea che l'AVCPASS è obbligatorio dal 1° luglio 2014

Comunicato del Presidente del 22 ottobre 2014

Decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass


L’art. 9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014 il termine di cui all’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Ritenuto che, come descritto nell’art. 2, comma 3, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la procedura per l’utilizzo del sistema AVCPass ha inizio, dopo la registrazione al sistema SIMOG, con l’acquisizione del CIG da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore e la contestuale indicazione del soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, si precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

Bozza Decreto Sblocca Italia…caro AVCpass, ci vediamo a Gennaio! di Alessandro Vetrano


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***questo articolo è antecedente alla pubblicazione del decreto, nel quale non è prevista nessuna posticipazione***

Bozza Decreto Sblocca Italia…caro AVCpass, ci vediamo a Gennaio! 

Al varo del CdM il testo del Decreto denominato “Sblocca Italia”.
Nella bozza del decreto, ennesimo che interviene pesantemente sull’ormai martoriato Codice “De Lise”, oltre all’art. 18 rubricato “Sblocca cantieri minori” nel quale si introduce una presunta nuova procedura sperimentale per l’affidamento di appalti di lavori compresi far 200.000 € e 1.000.000 €, vi segnalo:
ART. 16 (Differimento AVCpass)
1. All’articolo 9, comma 15-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “1° luglio 2014″ sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2015“. Sono fatte salve le procedure i cui bandi ed avvisi di gara siano stati pubblicati a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, a far data dal 1° luglio 2014 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati già inviati gli inviti a presentare offerta.”

ART. 8 (Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati. Misure urgenti per la realizzazione di opere lineari realizzate nel corso di attività di messa in sicurezza e di bonifica)
1. OMISSIS.
2. All’articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Il comma 1 non è applicabile al requisito dell’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali di cui all’art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.».
di Alessandro Vetrano fonte: Nord Est Appalti

Eliminato l’obbligo di verifica del DURC tramite il sistema AVCPass

Alessandro Vetrano sul NORD EST APPALTI
www.nordestappalti.it
Le modifiche non saranno immediate ma, entro il 20 maggio, il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze  e,  per  i profili di competenza, con il Ministro per la  semplificazione  e  la pubblica amministrazione, dovrà definire con un Decreto Ministeriale i requisiti di regolarita’, i contenuti e le modalita’ della verifica nonche’ le ipotesi di esclusione  di  cui al comma 1.
Ed è proprio il comma 3 dell’art. 4 del D.l. 34 del 20/03/2014 che preve che <<L’interrogazione  eseguita  ai  sensi  del  comma  1,   assolve all’obbligo di verificare la  sussistenza  del  requisito  di  ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la  Banca  dati  nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorita’ per la vigilanzasui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,  dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82.  Dalla  data  di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  comma  2,  sono  inoltreabrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo.>>
Il sistema AVCPass perde “pezzi” ancor prima di partire ufficialmente! Ma si sà, ed ormai è palese, il differimento a Luglio è stato atto dovuto al fine di mascherare un sistema che ad oggi, fa acqua da tutte le parti!

PROROGA AVCPass: ufficiale il differimento al 01/07/2014

Contributo di Alessandro Vetrano su www.nordestappalti.it 
Approvata al Senato la legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Arriva nella giornata odierna l’ufficialità del differimento dell’obbligo di utilizzo del sistema AVCPass, contenuta nel nuovo comma 15-ter aggiunto all’art. 7 del d.l. convertito.
Questo il testo ultimo dell’emendamento approvato:
<<15-ter. Il termine di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1º luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1º gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.>>
Fonte: Alessandro Vetrano http://www.nordestappalti.it/archives/1287 





AVCPASS PROROGATO

Con un emendamento al “Decreto Milleproroghe” in atto in discussione alla Commissione Affari costituzionali del Senato, slitta di 6 mesi l’obbligo relativo all’utilizzione del sistema AVCpass per la verifica telematica dei requisiti nelle gare d'appalto.
L’obbligo relativo all’utilizzazione del sistema AVCpass è stato prorogato al 1 luglio 2014.

Avcpass proroga in Sicilia per mancanza PEC

Sistema AVCPass rinviato nel territorio della Regione siciliana.
Sulla Gazzetta ufficiale della Regione siciliana n. 1 del 3 gennaio 2014 è stata pubblicata la Circolare dell’Assessorato delle Infrastrutture e della mobilità 18 dicembre 2013, n. 6 recante “Disposizione operativa alle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 12/2011 – Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario – sistema AVC Pass – modalità operative. - Disposizione di servizio per gli uffici del Genio civile e dei servizi UREGA (Uffici regionali espletamento gare d’appalto).”

La circolare precisa che i termini di verifica dei requisiti con il sistema AVC Pass sono rinviati - per gli Uffici UREGA e per gli uffici del Genio civile dell’Isola - fino a nuova disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico e comunque fino alla completa acquisizione degli indirizzi di posta elettronica del personale e fino alla completa formazione all’utilizzo del nuovo sistema AVC Pass!

Danilo Esposito

Come funziona l'AVCPass?

Si tratta di un nuovo servizio, che rappresenta un cambiamento epocale nella verifica dei requisiti di partecipazione delle imprese a procedure pubbliche è una semplificazione della procedura che vede solo tre protagonisti:
Operatore Economico
Stazione Appaltante

Autorità di Vigilanza

4 STEP
1.L’impresa deve iscriversi come operatore Economico all’AVCPass

2.L’OE deve inserire i propri documenti  nella libreria

3.Quando un OE decide di partecipare ad una gara deve generare un PASSOE

4.il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato

clicca sul link sottostante per vedere le slide sul funzionamento dell'AVCPass

http://www.slideshare.net/DaniloEsposito/avcpass-danilo-esposito-madeappalticom

e approfondisci il funzionamento con il video

http://www.youtube.com/watch?v=-XbAjCyNxu0


Danilo ESPOSITO

Comunicato dell'Autorità sull'AVCPass


Comunicato del Presidente del 30 ottobre 2013
Chiarimenti sulle modifiche all’art.6 bis del d.lgs. n. 163/2006, introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 101/2013



L’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (di seguito Codice), introdotto dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, dispone al comma 1, che dal 1 gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice, è acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità e, al comma 3, che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti esclusivamente tramite la Banca dati stessa.
In ottemperanza a tale disposizione che mira a semplificare le procedure di affidamento dei contratti pubblici e a ridurre gli oneri connessi agli obblighi informativi, l’Autorità ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento, denominato “AVCPASS” (Authority Virtual Company Passport) le cui modalità di funzionamento sono sintetizzate nella relazione allegata alla Deliberazione n. 111/2012 e dettagliate sul portale dell’Autorità nella sezione Servizi, all’indirizzo http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione.
Al fine di venire incontro alle esigenze del mercato e favorire un passaggio graduale alle nuove modalità operative, il sistema AVCPASS è stato attivato con tempistiche diverse in relazione al valore a base d’asta degli appalti; è stato, pertanto, reso operativo dal 1 gennaio 2013 per gli appalti di importo superiore a € 20 mln. e dal 1 marzo 2013 per gli appalti di importo superiore a € 40.000.

Considerato il fabbisogno formativo manifestato dalle stazioni appaltanti e dagli enti aggiudicatori e lo scarso utilizzo del sistema AVCPASS, l’Autorità nello scorso mese di giugno ha ritenuto opportuno, da un lato, proseguire fino a dicembre 2013 le attività formative avviate nel 2012, dall’altro, rimodulare le tempistiche di entrata in vigore prevedendo, per tutto l’anno corrente, un regime transitorio in cui le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori possono continuare a verificare il possesso dei requisiti secondo le previgenti modalità. A partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS per tutte le gare di importo superiore a € 40.000 (cfr deliberazione n. 111/2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013) con la sola esclusione degli appalti svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici o con sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché degli appalti nei settori speciali. Per tali procedure, le tempistiche e le modalità di utilizzo del sistema AVCPASS per la verifica dei requisiti saranno disciplinate attraverso un’apposita deliberazione dell’Autorità.
Si ritiene opportuno precisare che l’art. 49 ter del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non modifica i termini di entrata in vigore dell’obbligo di acquisire, attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico organizzativo ed economico finanziario per la partecipazione alle procedure di gara; termini già fissati al 1 gennaio 2013 dall’art. 6 bis del Codice. Tuttavia il citato art. 49 ter prevedendo che “Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario è acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” ha generato dubbi interpretativi in quanto sembra aver introdotto un nuovo termine (il 22 novembre 2013 e non più il 1 gennaio 2013) di entrata in vigore del sistema di verifica dei requisiti di cui all’art. 6 bis del Codice, sebbene lo stesso art. 6 bis non abbia subito modifiche per effetto del citato art. 49 ter.
Al fine di chiarire i termini di entrata in vigore dell’obbligo di utilizzo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici per le verifiche di cui all’art. 6 bis è stato approvato un emendamento al D.L. 31 agosto 2013, n. 101, che prevede oltre alla soppressione dell’art. 49 ter  del D.L. 69/2013, la modifica dell’art. 6 bis, comma 1, sostituendo le parole “acquisita presso” con le parole “acquisita esclusivamente attraverso”.
Pertanto, dal combinato disposto tra il nuovo testo dell’art. 6 bis e la deliberazione n. 111/2012 dell’Autorità, a partire dal 1 gennaio 2014 la verifica dei requisiti dovrà essere svolta esclusivamente mediante il sistema AVCPASS.
Il Presidente
Sergio Santoro




AVCPass si ritorna al 1° Gennaio 2014

Con un emendamento al decreto di razionalizzazione della Pa viene abolito l'articolo 49-ter del decreto fare che anticipava al 21 novembre 2013 l'entrata in vigore dell'Avcpass. 

L'emendamento al Dl 101/2013 modifica anche l'articolo 6-bis del codice degli appalti ribadendo che la documentazione a comprova dei requisiti va "acquisita esclusivamente attraverso" la banca dati.

Art. 49-ter Legge 98/2013 (Conversione Decreto del fare)

L'art. 49-ter sancisce che dal 21 novembre 2013 le Amministrazioni Pubbliche verifichino il possesso dei requisiti attraverso la Banca Dati dell'Avcp, il cosiddetto Avcpass, fatto abbastanza inusuale dato che la stessa Autorità, con proprio comunicato emanato il 13/06/2013, ha posticipato l'entrata in vigore al 1° gennaio 2014.
Ci sarebbe bisogno di un chiarimento dell'Autorità, ma fino a quel momento la data dell'entrata in vigore resta quella del 21 novembre.

Si riporta articolo integrale: Per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sottoscritti dalle pubbliche amministrazioni a partire da tre mesi successivi alla data di entrata in vigore  della legge di conversione del presente decreto, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario e' acquisita esclusivamente attraverso la banca dati di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.  163.

Danilo ESPOSITO