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Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 4595 del 10/9/2014 - OFFERTA TECNICA: ERRORE SCUSABILE, SE MANCA UNA FIRMA

L'incompletezza della sottoscrizione dell'offerta tecnica  (differente dalla precedente pubblicazione che trattava di dichiarazione previste dall'Art. 38) non è - ex se - causa di esclusione. A definire in maniera puntuale tale principio è il Consiglio di Stato sez. V con sentenza n. 4595 del 10/9/2014. Come evidenzia il Collegio «uno specifico onere di sottoscrizione degli elaborati compresi nelle offerte tempo e tecnica non è previsto da alcuna specifica disposizione normativa vigente in materia di appalti pubblici. Non v'è dubbio, pertanto, come la mancata sottoscrizione "in calce" agli elaborati anzidetti non sia, nella specie, automaticamente riconducibile ad alcuna specifica e testuale causa di esclusione» né risulti «oggettivamente riconducibile ad una delle cause di esclusione previste in via generale dall'art. 46, comma 1 bis, del Codice dei contratti pubblici.» In conclusione il "difetto di sottoscrizione" «per comportare la necessaria ed automatica esclusione del concorrente, deve determinare "l'incertezza assoluta.sulla provenienza dell'offerta", risolvendosi altrimenti in una mancanza di natura formale inidonea a produrre l'effetto sanzionatorio disposto dalla norma.» Del resto a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 70 del 2011, «l'articolo 46, comma 1 bis, del Codice dispone espressamente che "i bandi e le lettere d'invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. 

Danil ESPOSITO