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Via libera definitivo del Senato al
disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre
2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
(cosiddetto decreto "milleproroghe"), nel testo già licenziato dalla
Camera.
Queste le modifiche al nostro codice:
Anticipazione dell'importo contrattuale -
prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31
dicembre 2016 l'applicazione della disciplina (di cui all'articolo 26-ter
del D.L. 69/2013, c.d. decreto del fare) che prevede la corresponsione in
favore dell'appaltatore, nei contratti relativi a lavori, di un'anticipazione
pari al 10% dell'importo contrattuale, in deroga ai divieti vigenti di
anticipazione del prezzo.
L'inserimento del nuovo comma 3-bis ha elevato,
fino al 31 dicembre 2015, dal 10% al 20% dell'importo contrattuale
l'anticipazione del prezzo in favore dell'appaltatore.
Centrali di committenza - Con l'inserimento
nell'articolo 8 del comma 3-ter viene previsto che la nuova
disciplina per la centralizzazione delle procedure di acquisizione di lavori,
servizi e forniture, per tutti i comuni non capoluogo di provincia, attraverso
forme di aggregazione, si applichi dal 1° settembre 2015.
Contraente generale - Con le
modifiche introdotte al comma 8 dell'articolo 8 viene prorogato dal 30 giugno
al 31 dicembre 2015 il termine (contemplato dall'art. 189, comma 5, del Codice
dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 163/2006) di decorrenza per
l'applicazione della disciplina sulla qualificazione del contraente generale
delle grandi opere, relativamente alla dimostrazione del possesso dei requisiti
di adeguata idoneità tecnica ed organizzativa.
Per effetto di tale proroga, fino al 31
dicembre 2015 tali requisiti potranno essere dimostrati con il possesso di
certificati rilasciati dalle società organismi di attestazione (SOA), in luogo
della disciplina prevista dal comma 3 del citato articolo 189.