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14/03/2015 SANZIONE: CORTE DEI CONTI "LA SANZIONE DEVE ESSERE PAGATA ANCHE SE SI VUOLE REGOLARIZZARE"

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14/03/2015

L'ANAC con la determinazione n. 1 dell’8 gennaio 2015 recante “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” intendeva interpretare la comminazione della sanzione solo ai casi «in cui il concorrente intenda avvalersi del nuovo soccorso istruttorio»

diversamente il Procuratore generale della Corte dei Conti Salvatore Nottola ha chiarito che il concorrente che in una gara di appalto non si avvale del “soccorso istruttorio” e rinuncia alla gara senza rispondere alla richiesta di regolarizzazione avanzata dalla stazione appaltante deve comunque pagare la sanzione perché «il mancato introito della stessa può essere fonte di responsabilità amministrativo-contabile».


Diversamente da un concorrente che che decida ex post di non avvalersi dell'istruttoria, una soluzione, avvalorata anche dall'ASMEL, potrebbe essere quella che vede il concorrente già in sede di gara, nella compilazione dell'istanza di dichiarare "la non intenzione di utilizzare il soccorso istruttorio" cosi facendo la S.A. non inizierà l'iter di integrazione e procederà all'esclusione diretta.