CERCA GLI ARTICOLI

27/06/2015 Comunicato di Cantone sull'interdittiva



Comunicato del Presidente del 27 maggio 2015, in conseguenza di un informativa antimafia è possibile
"L’art. 32, comma 10, del decreto legge n. 90/2014, convertito con modificazioni, dalla legge n. 114/2014, tuttavia, consente, al sussistere di determinate condizioni, di adottare le misure straordinarie di cui al richiamato articolo e, quindi, permette, anche nei casi in cui sia stata emessa dal Prefetto un'informazione antimafia interdittiva, il completamento dell’esecuzione del contratto ovvero la sua prosecuzione, in quanto ciò garantisce la continuità di funzioni e servizi indifferibili ovvero la tutela dei livelli occupazionali o la salvaguardia dell'integrità dei bilanci pubblici.Peraltro, in linea generale, sulla base di un’interpretazione sistematica delle disposizioni relative alla informazione interdittiva antimafia e nell’ottica di utilizzare un criterio uniforme nei confronti delle imprese raggiunte dal provvedimento, non sussistendo, in tali casi, elementi oggettivi per parametrare e differenziare la gravità dei fatti che hanno dato luogo al provvedimento prefettizio, l’unica misura efficace deve ritenersi quella della straordinaria e temporanea gestione dell’impresa di cui all’art. 32, comma 1, lett. b) del citato d.l.")