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21/07/2015: ONERI INTERNI SICUREZZA, NO ESCLUSIONE AUTOMATICA

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Confermando la sentenza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 2513/2014, la Sez. III del Consiglio di Stato con sentenza n. 3517 del 14/07/2015 ha confermato che per gli appalti di servizi e forniture l'omessa indicazione degli oneri della sicurezza interni non comporta di per se l'esclusione automatica, infatti recita la sentenza "sicché, è vero che nelle procedure a
evidenza pubblica la regola di specificazione (o di separata indicazione) dei costi di sicurezza, ai sensi di citati artt. 86 e 87, opera in via primaria nei confronti dei soggetti aggiudicatori nel predisporre le gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia. Non per ciò solo, tuttavia, l'assenza di tal scorporo, fin dalla fase di presentazione dell'offerta, si risolve in una causa d’esclusione automatica dalla gara, né in sé, né con riguardo al principio di tassatività della cause espulsive previsti dal precedente art. 46, c. 1-bis." 


Speriamo che i Giudici di Palazzo Spada attuino questa sentenza anche per gli appalti di lavori.