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05/06/2016: DELIBERA ANAC, SI INTEGRAZIONE ONERI SICUREZZA AZIENDALE!

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"E’ legittima e non viola il principio di par condicio la possibilità data dalla stazione appaltante di integrare l’offerta con l’indicazione degli oneri della sicurezza aziendale di cui all’art. 86 comma 3 bis del Codice, in data successiva all’avvenuta aggiudicazione provvisoria ma prima dell’espletamento della verifica dell’anomalia;"

DELIBERA N. 505 DEL 27 aprile 2016

Il Consiglio
VISTA l’istanza di parere, prot. n. 137018

31/10/2015: TAR PIEMONTE, NO ESCLUSIONE PER MANCANZA ONERI!

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Il TAR PIEMONTE con l'ordinanza 330 del 29/10/2015 ha annullato l'aggiudicazione di una gara perchè per la stessa la maggior parte delle aziende erano state escluse per non aver indicato gli oneri della sicurezza, il testo dell'ordinanza:

- che la lettera d’invito e la documentazione di gara non richiedevano la specificazione separata degli oneri di sicurezza aziendale nell’offerta economica e tale circostanza può aver indotto

21/07/2015: ONERI INTERNI SICUREZZA, NO ESCLUSIONE AUTOMATICA

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Confermando la sentenza del TAR Lombardia - Milano, sez. IV, n. 2513/2014, la Sez. III del Consiglio di Stato con sentenza n. 3517 del 14/07/2015 ha confermato che per gli appalti di servizi e forniture l'omessa indicazione degli oneri della sicurezza interni non comporta di per se l'esclusione automatica, infatti recita la sentenza "sicché, è vero che nelle procedure a

31/05/2015: TELENOVELA COSTI DELLA SICUREZZA, POSSONO ESSERE INTEGRATI!

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Secondo il CdS sez. III con sentenza n. 2388 del 13/05/2015 la mancanza dell'indicazione dei costi della sicurezza aziendali nell'offerta possono essere integrati con il soccorso istruttorio, infatti la sentenza recita: 
l’obbligo di scorporo dei costi di sicurezza dal coacervo dell’offerta economica non emerge dalla specifica disciplina di gara e segnatamente dalla modulistica predisposta dalla stazione appaltante, dovendosi in ogni caso privilegiare il favor partecipationis a fronte di clausole ambigue sui requisiti di ammissione e sulle cause di esclusione; - detta conclusione è avvalorata dallo jus superveniens di cui all’art. 38 del d.l. n. 90 del 2014 che, anche se non applicabile ratione temporis, tende al superamento di un approccio strettamente formalistico agli oneri adempitivi dei concorrenti ai fini dell’ammissione alle gare per la selezione del contraente.

inoltre continua "Soccorre, invero, al riguardo la giurisprudenza che, in assenza del formale scorporo dei costi di sicurezza aziendali, riconduce alla fase di verifica della congruità dell’offerta la valutazione dell’idoneità della stessa a soddisfare anche gli oneri non comprimibili indotti dalla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del lavoro (cfr. Cons. St., Sez. III, n. 3484 dell’ 8 luglio 2014; n. 280 del 21 gennaio 2014)."