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Il CdS sez III con sentenza n. 3611 del 21/07/2015 ha dichiarato che è illegittimo il provvedimento di esclusione dell'impresa concorrente, che abbia presentato un'offerta senza rispettare alcune formalità nella proposizione
della stessa, prescritte nel bando di gara se «non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante», in tal caso «va accordata preferenza al favor partecipationis, in coerenza con l'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale».
della stessa, prescritte nel bando di gara se «non sia ravvisabile la lesione di un interesse pubblico effettivo e rilevante», in tal caso «va accordata preferenza al favor partecipationis, in coerenza con l'interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale».