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11/10/2015: NO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE SOSTITUTIVE O INTEGRATIVE

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L'Anac con il Parere 136/2015 ha ribadito l'impossibilità di presentare offerte sostitutive o integrative:

- L’articolo 11, comma 6, del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce che “Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta”, che inoltre l’articolo 46, comma 1 bis sancisce, tra le cause tassative di esclusione dalle procedure di gara, le ipotesi di “incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta” e che in applicazione di tali prescrizioni la lex specialis ha previsto quale causa di esclusione “la presenza di più di un’offerta o modifiche all'offerta presentata”;
- altresì, che l’aver prodotto due plichi differenti contenenti due offerte, peraltro, con un’indicazione non chiara di “offerta sostitutiva ed integrativa” che, come rilevato dalla stazione appaltante, avrebbe potuto essere interpretata sia nel senso di sostituire il secondo plico al primo, sia di considerare entrambe le offerte, integrandone il relativo contenuto, non garantisce la certezza del contenuto dell’offerta e può determinare altresì una lesione della par condicio in gara;
- altresì, che l’invocato principio di massima partecipazione da parte dell’odierno istante incontra comunque il limite della tassatività delle cause di esclusione e del rispetto della parità di trattamento nei confronti degli altri concorrenti; 
- pertanto, corretto il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante in quanto la presentazione di due differenti plichi contenenti due diverse offerte integra la violazione del principio di unicità dell’offerta di cui all’articolo 11, comma 6 e non garantisce la certezza del contenuto dell’offerta ai sensi dell’articolo 46, comma 1-bis.