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Il Tar Lombardia con la sentenza n. 2341 del 5/11/2015 ha ribadito un principio inderogabile del codice dei contratti, cioè l'impossibilità di aprire prima le buste e comiche e poi le tecniche, la sentenza recita: nelle procedure indette per l’aggiudicazione di appalti pubblici sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
la commissione di gara è tenuta a valutare prima i profili tecnici delle offerte e, solo successivamente, le offerte economiche. L’esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce, infatti, una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, in quanto la conoscenza preventiva dell’offerta economica porta inevitabilmente a modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti.
la commissione di gara è tenuta a valutare prima i profili tecnici delle offerte e, solo successivamente, le offerte economiche. L’esame delle offerte economiche prima di quelle tecniche costituisce, infatti, una palese violazione dei principi inderogabili di trasparenza e di imparzialità che devono presiedere alle gare pubbliche, in quanto la conoscenza preventiva dell’offerta economica porta inevitabilmente a modulare il giudizio sull’offerta tecnica in modo non conforme alla parità di trattamento dei concorrenti.