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Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) con la sentenza 1601/2015
da le delucidazioni.
Il fatto:
-La gara – da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa - è
stata vinta dall’a.t.i. costituita fra la s.r.l. i (capogruppo mandataria) e la s.r.l. e (mandante,); al secondo posto si è classificata l’a.t.i.
costituita fra la s.p.a. p
(capogruppo mandataria) e la s.r.l c
(mandante).
La ditta c ha proposto al T.a.r. per la Puglia,
sede staccata di Lecce, un ricorso, corredato da tre autonomi motivi
d’annullamento e dalla domanda di risarcimento del danno, avverso
l’aggiudicazione definitiva, tra cui: …la ditta i doveva essere esclusa per avere presentato, in contrasto con la
legge di gara, una proposta di miglioria condizionata - consistente nella
realizzazione di un ascensore nel vecchio porto in località Archi subordinata
all’acquisizione del nulla osta paesaggistico - contrastante con gli strumenti
di tutela del territorio (PAI, vincolo archeologico e paesaggistico, Put) e
integrante una variante non autorizzata al progetto preliminare.
Il TAR: Il
motivo è inammissibile e infondato e deve essere respinto, in quanto:
in ogni caso, a
prescindere dalla espressa previsione di varianti progettuali in sede di bando,
deve ritenersi insito nella scelta del criterio selettivo dell’offerta
economicamente più vantaggiosa che, anche quando il progetto posto a base di
gara sia definitivo (mentre nel caso di specie era addirittura preliminare),
sia consentito alle imprese di proporre quelle variazioni migliorative rese
possibili dal possesso di peculiari conoscenze tecnologiche, purché non si
alterino i caratteri essenziali delle prestazioni richieste dalla lex specialis
onde non ledere la par condicio;
il CdS
condividendo la stessa decisione del TAR ha affermato che: per appalti con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa
si possono proporre soluzioni migliorative sulla base delle loro conoscenze
tecnologiche purché non si alterino i caratteri essenziali delle prestazioni
richieste dal bando.
Le varianti migliorative devono essere sempre
motivate garantendo l’efficienza del progetto e la sua rispondenza alle
esigenze dell’Amministrazione. In caso contrario nelle gare con il criterio del
prezzo più basso non è mai
consentito la possibilità di presentare varianti.