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03/01/2016: REVERSE CHARGE CHIARIMENTI DALL'ADE

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Per gli appalti unici di frazionamento o accorpamento di unità immobiliari e per quelli di demolizione e ricostruzione di edifici, comprendenti anche prestazioni soggette a “reverse charge”, si applica l’Iva con le regole ordinarie.
Lo afferma l’Agenzia delle Entrate che, accogliendo la posizione dell’Ance, ha chiarito che l’ampliamento dell’applicazione del reverse charge non comprende gli interventi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento degli edifici
qui il testo: ADE


"Manutenzioni straordinarie e demolizioni - In una logica di semplificazione, non deve essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile ma le regole ordinarie in presenza di un contratto unico di appalto, comprensivo anche di prestazioni soggette a reverse charge, avente ad oggetto interventi edilizi di frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari. Questi interventi, infatti, dopo l’entrata in vigore del Dl n. 133/2014, rientrano nella “manutenzione straordinaria” e non più nella “ristrutturazione edilizia”. Stesse regole anche nell’ipotesi di un contratto unico di appalto, avente ad oggetto la demolizione e la successiva costruzione di un nuovo edificio: in questo caso, infatti, l’attività di demolizione, generalmente soggetta a reverse charge, deve considerarsi strettamente funzionale alla realizzazione di una nuova costruzione"


FONTE: ANCE

Danilo Esposito