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Il TAR Campania sez, Salerno con la sentenza n. 1031/2016 ha riammesso il Concorrente (Difeso dall'Avv. R.M. Bisceglia) che non aveva controfirmato i plichi di gara
“In tema di partecipazione a gare per l’affidamento di appalti pubblici, se la sigillatura di tutti i lembi è di per sé misura idonea ad escludere anche la mera possibilità o probabilità che il contenuto della busta possa essere manomesso senza lasciare tracce, l’imposizione anche della controfirma appare misura a tal fine superflua e perciò vietata a norma dell’art. 46 comma 1 bis, d. lg. 12 aprile 2006 n. 163”); cfr., anche, T. A. R. Catania (Sicilia), Sez. II, 3/12/2009, n. 2023: “Costituisce senza dubbio un aggravamento del procedimento di gara per l’affidamento di un appalto pubblico richiedere la controfirma sui lembi di chiusura dellabusta contenente l’istanza. Trattasi infatti di adempimento che non riveste particolare utilità nel corretto svolgimento della pubblica selezione e che dunque si pone in violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza nonché del divieto di inutile aggravamento del procedimento di cui all’art. 1 comma 2 l. n. 241 del 1990”.