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08/05/2016: NUOVO CODICE, CAUZIONE DALL'1% AL 4%

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L'Art. 93 del D.Lgs 50/2016 sancisce che a scelta motivata dalla stazione appaltante la cauzione può essere dell'1% o del 4%

Art. 93. (Garanzie per la partecipazione alla procedura)

1. L'offerta è corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al2percento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.


NB: in ogni caso, per le cauzioni, scegliete il nostro sponsor  De Filippis Assicurazioni :)