CERCA GLI ARTICOLI

04/07/2016: REGOLARITA' CONTRIBUTIVA DALLA DOMANDA AL COLLAUDO

madeappalti.com è sponsorizzato da  DeFilippis Assicurazioni  - Spada Costruzioni -  TopAppalti   -  Sol.Edil Group GROMA INGEGNERIA  De Rose Service Geom. VincenzoVanacoreAres Appalti Srl - MARKETING PRODUCTION & INNOVATION - AVV. R.M. BISCEGLIA - COGER Srl Rapolla - AVVALIMENTI EUROPA 


Il Consiglio di Stato con la sentenza 02727/2016 ha ribadito che la regolarità contributiva deve sussistere per tutto l'ITER della procedura
Sezione non può che recepire quanto espresso dall’Adunanza Plenaria in molteplici pronunce del tutto recenti, secondo cui nelle gare d'appalto, anche dopo l’entrata in vigore dell’art. 31, comma 8, d.-l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2013 n. 98, non sono consentite regolarizzazioni postume della posizione previdenziale, dovendo l’impresa deve essere in regola con l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali fin dalla presentazione dell’offerta e conservare tale stato per tutta la durata della procedura di aggiudicazione e del rapporto con la stazione appaltante, con l’irrilevanza di un eventuale adempimento tardivo dell’obbligazione contributiva, tenendo presente che l'istituto dell’invito alla regolarizzazione - il c.d. preavviso di documento unico di regolarità contributiva negativo - già previsto dall’art. 7, comma 3, d.m. 24 ottobre 2007 e ora recepito a livello legislativo dall’art. 31, comma 8, d-.l. 21 giugno 2013, n. 69 può operare solo nei rapporti tra impresa ed Ente previdenziale, ossia con riferimento al d.u.r.c. chiesto dall’impresa e non anche al d.u.r.c. richiesto dalla stazione appaltante per la verifica della veridicità dell’autodichiarazione resa ai sensi dell’art. 38 comma 1 lett. i) ai fini della partecipazione alla gara d’appalto (Cons. Stato, Ad. Plen., 29 febbraio 2016 nn. 5 e 6; id., 25 maggio 2016 n. 10);

Danilo Esposito