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Il TAR LOMBARDIA sez. di Brescia con la sentenza 00954/2016 ha confermato l'obbligatorietà della firma sull'offerta
che in particolare l’esclusione è motivata dall’avere la ricorrente omesso di sottoscrivere sia l’offerta tecnica sia l’offerta economica, ancorché i fogli corrispondenti fossero stati inseriti in una busta regolarmente confezionata (doc. 1 ricorrente, cit.), come non è contestato come fatto storico;
- che a sostegno dell’impugnazione la Nuova A.C. San Paolo deduce due censure, riconducibili ad un unico motivo, di violazione degli artt. 30, 46 comma 1 ter, del d. lgs. 12 aprile 2006 n°163 e 83 del d. lgs. 18 aprile 2016 n°50, e sostiene in sintesi che l’esclusione non poteva essere pronunciata, perché la sigillatura a mezzo controfirma dei lembi e l’inserzione delle buste con le offerte nel plico contenente la domanda sarebbe comunque sufficiente a garantirne la provenienza, e in proposito sussisterebbe un legittimo affidamento, dato che un’associazione sportiva dilettantistica potrebbe non conoscere in modo approfondito le norme sui pubblici affidamenti;- che si è costituito il solo Comune, con memoria 30 giugno 2016, in cui chiede che il ricorso sia respinto;
- che il ricorso è in effetti infondato. Disponeva l’art. 46 comma 1 bis del d. lgs. 163/2006 che l’esclusione dalla gara veniva disposta, fra l’altro, “nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”. Dispone ora l’art. 83 comma 9 ultima parte del d. lgs. 50/2016, in vigore dal 19 aprile scorso, e quindi applicabile, propriamente, alla fattispecie, che l’esclusione si dispone “nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali”, con norma in sostanza identica, cui quindi si può riferire l’elaborazione giurisprudenziale relativa alla norma previgente. Ciò posto, anche secondo il senso comune, un’offerta non sottoscritta è assolutamente incerta quanto alla provenienza, perché manca il segno con cui, per costume sociale prima che per legge, l’offerente ne assume la paternità: in tal senso, fra le molte, C.d.S. sez. V 15 luglio 2013 n°3843, correttamente citata dalla difesa del Comune. Trattandosi, come s’è detto, di regola sociale, prima che giuridica, nemmeno è irrazionale poi richiedere che un’associazione sportiva dilettantistica ne sia a conoscenza, e quindi ne risponda in caso di violazione;
- che la reiezione della domanda di annullamento comporta reiezione anche delle domande di inefficacia e risarcitoria;
- che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
Danilo Esposito