madeappalti.com è sponsorizzato da DeFilippis Assicurazioni - Spada Costruzioni - TopAppalti - Sol.Edil Group - GROMA INGEGNERIA - De Rose Service - Geom. VincenzoVanacore- Ares Appalti Srl - MARKETING PRODUCTION & INNOVATION - AVV. R.M. BISCEGLIA - COGER Srl Rapolla - AVVALIMENTI EUROPA
Il CONSIGLIO DI STATO con la sentenza n. 03970/2016 ha ribadito che «è illegittimo l'operato della Stazione appaltante (se) nell'individuazione dei criteri e conseguenti punteggi da attribuire alle offerte abbia finito con il confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione dell'offerta».
...................................“la Stazione Appaltante, nell’individuazione dei criteri e conseguenti punteggi da attribuire alle offerte, in applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ha finito con il confondere i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara con gli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta, in violazione, dunque, della normativa comunitaria e nazionale, che pone una chiara e ragionevole distinzione tra i requisiti soggettivi di partecipazione e criteri oggettivi di valutazione dell’offerta”. In particolare, scrutinando gli otto criteri di selezione previsti dal bando, ha riscontrato che “ben cinque contemplano la valutazione della preparazione professionale ed esperienza del personale impiegato e (in tre casi su cinque) anche della ditta incaricata, concretizzando, quindi, quella inammissibile commistione tra requisiti soggettivi del soggetto partecipante ed elementi oggettivi di valutazione dell’offerta sopra precisata”................