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16/11/2016: E' POSSIBILE IL SOCCORSO ISTRUTTORIO PER L'OFFERTA TECNICA?

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L'ANAC con il parere 1093/2016 ha confermato che il soccorso istruttorio non è ammissibile  per supplire a carenze dell’offerta in quanto ciò produrrebbe un’alterazione  della par condicio e del libero gioco della concorrenza,  violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento dell’azione  amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale
dei termini cui è soggetta la  procedura ed implicherebbe la violazione del principio di segretezza delle  offerte.


CONSIDERATO che è ormai consolidato  l’orientamento di questa Autorità e della giurisprudenza amministrativa in  relazione all’esperibilità del soccorso istruttorio di cui all’articolo 46,  comma 1-ter, e che, in particolare, nella  determinazione n. 1 dell’08 gennaio 2015, con specifico riferimento ai limiti  dell’istituto, è stato precisato che dal dato letterale della norma, emerge  chiaramente come sia consentito in sede di gara procedere alla sanatoria di  ogni omissione o incompletezza documentale, superando il limite della sola  integrazione e regolarizzazione di quanto già dichiarato e prodotto in gara ed  è stato specificato che il riferimento contenuto nella disposizione anche agli  elementi e non solo alle dichiarazioni, consente un’estensione dell’istituto  del soccorso istruttorio a tutti i documenti da produrre in gara, in relazione  ai requisiti di partecipazione, ma non anche per supplire a carenze dell’offerta.  L’ampliamento dell’ambito applicativo del soccorso istruttorio, tale da  consentire il completamento o l’integrazione dell’offerta, infatti, altererebbe  la par condicio, il libero gioco  della concorrenza, violerebbe il canone di imparzialità e di buon andamento  dell’azione amministrativa, eluderebbe la natura decadenziale dei termini cui è  soggetta la procedura ed implicherebbe la violazione del principio di  segretezza delle offerte (in tal senso  anche Consiglio di Stato, adunanza plenaria n. 9 del 25 febbraio 2014;  Consiglio di Stato, Sez. V, 14 aprile 2016, n. 1504; Sez. III, 26 febbraio  2016, n. 801; TAR Lombardia, Brescia, II, 22 marzo 2016, n. 435);
CONSIDERATO che anche la giurisprudenza  amministrativa ha ritenuto che il soccorso istruttorio disciplinato  dall’articolo 46, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006 si riferisce al potere/dovere  di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni già esistenti ovvero di  completarli, ma non può essere utilizzato per supplire a carenze dell’offerta  tecnica, a maggior ragione in presenza di una previsione chiara della legge di  gara e della sua conclamata inosservanza da parte di un’impresa concorrente, in  quanto la mancata allegazione di un documento o di una dichiarazione, richiesti  a pena di esclusione, non può essere considerata alla stregua di un’irregolarità  sanabile, senza arrecare un’inammissibile vulnus alla par condicio fra i concorrenti (TAR Toscana, sez. I, 27 aprile 2016 n. 717;  TAR Lombardia, Brescia, sez. II, 4 aprile 2016 n. 484; TAR Lombardia, Brescia,  sez. II, 22 marzo 2016 n. 435, cit.; Consiglio di Stato, sez. V, 5 maggio 2016 n. 1809;  Consiglio di Stato sez. III 1 aprile 2016 n. 1318; Consiglio di Stato, sez. III, 26 febbraio 2016 n. 801,  cit.);
CONSIDERATO che, nel caso di specie, la  stazione appaltante ha escluso il concorrente per non aver prodotto parte della  documentazione costituente l’offerta tecnica, che nella lex specialis era prevista quale elemento costitutivo del progetto  definitivo, da allegare a pena di esclusione;
RITENUTO che l’esclusione disposta sia  conforme ai principi generali in materia di contratti pubblici e che la  stazione appaltante non poteva in tal caso applicare l’istituto del soccorso  istruttorio in ragione del relativo ambito di operatività, come delineato dalla  richiamata prassi di questa Autorità e dalla citata giurisprudenza  amministrativa;
RITENUTA, pertanto, infondata la  contestazione sollevata dall’odierno istante e, conseguentemente, non accoglibile;



Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la scelta della  stazione appaltante di escludere dalla gara la società SVE S.p.A. sia conforme  ai principi in materia di contratti pubblici.


Danilo Esposito