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16/11/2016: PARERE ANAC SU COMPARTECIPAZIONE CONSORZIO E CONSORZIATA

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L'Anac con il parere n. 1087/2016 ha confermato la possibilità di partecipaizone alla stessa gara del consorzio stabile e delle consorziate non designate.


VISTO che l’istanza contesta, in via gradata, l’illegittima  aggiudicazione per aver falsamente dichiarato in di non trovarsi rispetto a un  altro partecipante alla medesima procedura di affidamento in posizione di  controllo di cui all’art. 2359 cc o in una qualsiasi relazione anche di fatto  se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono  imputabili a un unico centro decisionale, ravvisando tuttavia la fattispecie di  cui sopra; 
VISTO l’art. 37, comma 5, del D.lgs 163/2006, ove si dispone  che “I consorzi stabili sono tenuti a  indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a  questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima  gara”; 
VISTO l’art. 37, comma 7, del D.lgs 163/2006 ove si dispone  che “è fatto divieto ai concorrenti di  partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio  ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma  individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o  consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1,  lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati  il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in  qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi  dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale  divieto si applica l'articolo 353 del codice penale”; 
RITENUTO che il divieto di doppia partecipazione di cui sopra  sussiste nel caso in cui l’impresa (stabilmente) consorziata indicata nella  domanda di partecipazione quale impresa esecutrice (in breve, impresa  indicataria) concorra in qualunque altra forma nella medesima gara e che, nel  caso di specie, il consorzio stabile Valori avrebbe indicato quale impresa  eventualmente esecutrice la ditta Blu costruzioni e non la ditta AR Impianti,  in contestazione; 
CONSIDERATO, in accordo con la giurisprudenza, che “non può interpretarsi il combinato disposto  degli artt. 36, comma 5, e 37, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli  appalti), come vietante a priori la partecipazione alla medesima gara del  consorzio stabile e della consorziata non indicataria, laddove tale preclusione  risulti fondata non sulla dimostrazione concreta della sussistenza di un unico  centro decisionale, ma su una sorta di sillogismo categorico circa l'esistenza  di una unicità di rapporti fra consorzio stabile e proprie consorziate” (Cons.  Stato Sez. V, 16.02.2015, n. 801);
CONSIDERATO, inoltre, che “la mera partecipazione dell’impresa ad un determinato consorzio stabile  non rappresenta, infatti, un elemento univoco e sufficiente di per sé a fondare  la presunzione dell’esistenza di un unico centro decisionale, potenzialmente  idoneo a compromettere la genuinità del confronto concorrenziale (cfr. AVCP  parere 19 luglio 2012 n. 116). Solo laddove la stazione appaltante verifichi,  in concreto, che il rapporto fra gli organi delle consorziate e del consorzio  conduca ad individuare la presenza di un rapporto di controllo e la creazione  di un unico centro decisionale per la formulazione delle offerte  tecnico-economiche, si potrà procedere all’esclusione ai sensi dell’art. 38,  primo comma – lett. m-quater), del D.Lgs. n. 163/2006” (Parere di  Precontenzioso n. 160 del 09/10/2013);
RITENUTO che la partecipazione di una ditta ad un consorzio (stabile)  non integri ex se le condizioni di  controllo di cui all’art. 2359, cc, ma devono essere provate le circostanze di  fatto che comportino o siano sintomi di unicità di centro decisionale; 
VISTO l’art. 8 del Regolamento  sull’esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui  all’art. 6, comma 7, lett. n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

il Consiglio

ritiene che il divieto di contestuale partecipazione sussiste  nel caso in cui l’impresa (stabilmente) consorziata indicataria concorra in  qualunque altra forma nella medesima gara e che ciò non sussista nel caso in  cui il consorzio stabile indichi quale impresa eventualmente esecutrice una  ditta diversa da quella partecipante al raggruppamento contestato; 
ritiene che la partecipazione di una ditta ad un consorzio  (stabile) non integra ex se le  condizioni di controllo di cui all’art. 2359, cc, ma devono essere provate le  circostanze di fatto che comportino o siano il sintomi di unicità di centro  decisionale.


Danilo Esposito