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21/11/2016: LA MERA PRESENZA DEL RAPPRESENTANTE NON FA DECORRERE I TERMINI DI RICORSO

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Com’è ormai consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio, infatti, se l’impresa assiste, tramite rappresentante, alla seduta in cui vengono adottate determinazioni in ordine all’esclusione della sua offerta, è in tale seduta che l’impresa
acquisisce la piena conoscenza del provvedimento ed è dalla data della stessa seduta che decorre il termine per impugnare il medesimo provvedimento, mentre la presenza di un rappresentante della ditta partecipante alla gara di appalto in quella seduta non comporta ex se la piena conoscenza dell’atto di esclusione ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione solo qualora il rappresentante stesso non sia munito di apposito mandato o non rivesta una specifica carica sociale ovvero non ricorrano i casi in cui la conoscenza avuta dal medesimo sia riferibile alla società concorrente (Cons. St., sez. III, 22 agosto 2012, n. 4593).”
Orbene, la citata giurisprudenza, formatasi in materia di esclusione dal procedimento di gara, deve ritenersi utilizzabile, nel nuovo codice, anche per i provvedimenti di ammissione (equiparati, nella loro portata lesiva, ai provvedimenti di esclusione), di talchè, laddove - come nel caso di specie - sia ravvisabile la piena conoscenza dell’atto di ammissione da parte dei rappresentante della ditta controinteressata, presenti alla seduta pubblica e muniti di apposito mandato, è da tale seduta che decorre il termine per impugnare l’atto.
8.l.- Nella specie, la piena conoscenza dell’ammissione delle altre concorrenti, era ben nota all’ attuale ricorrente Prodeo S.p.A. fin dal 5.7.2016, stante la presenza alle sedute dei sigg. Giuseppe Lamanuzzi e Angelo Marzocca, nella qualità di delegati dell’Amministratore unico e legale rappresentante p.t. della Prodeo, per cui, il ricorso in esame, notificato il 26 settembre 2016, sarebbe irrimediabilmente tardivo rispetto alla piena conoscenza acquisita in data 5.7.2016.

Danilo Esposito