CERCA GLI ARTICOLI

05/01/2017: IL CdS SU FIRMA ILLEGGIBILE


Il Consiglio di Stato con la Sentenza n. 5317/2016 ha confermato che solo l'ipotesi in cui la sottoscrizione apposta, comporta l'esclusione, solo se generi obiettiva incertezza sul soggetto a cui imputare l’offerta.

..................................Il disciplinare di gara, nel paragrafo intitolato “informazioni sulla compilazione della documentazione di gara” stabilisce espressamente che l’offerta economica, pena l’esclusione dalla gara dovrà essere incondizionata e sottoscritta in modo chiaro e leggibile da uno dei legali rappresentanti nel caso di Ente o Società.

E’ evidente che tale declaratoria di esclusione si riferisca a due ipotesi, peraltro in modo conforme alle ordinarie esigenze di tutte le stazioni appaltanti: evitare offerte condizionate ed evitare offerte non imputabili ad uno specifico concorrente.

Lasciando da parte la prima ipotesi, che non è materia di giudizio, e concentrandosi soltanto sulla seconda, si deve evidenziare che la sottoscrizione costituisce lo strumento giuridico per imputare una determinata dichiarazione ad un soggetto.

Pertanto, la comminatoria di esclusione può scattare (peraltro anche a prescindere da una clausola specifica all’uopo confezionata e anche attualmente in regime di tassatività delle clausole di esclusione ex art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici) soltanto nelle ipotesi in cui la sottoscrizione apposta generi obiettiva incertezza sul soggetto a cui imputare l’offerta.

Infatti, in generale, si deve considerare il principio generale per cui non è causa di invalidità di un atto amministrativo la circostanza che sia illeggibile la sottoscrizione, quando non sussista dubbio sulla provenienza dell'atto da chi risulti nell’intestazione o nel corpo del medesimo e sulla qualifica del sottoscrittore.

Pertanto, la prescrizione citata contenuta a pena di esclusione nel disciplinare dì gara, nel paragrafo intitolato “informazioni sulla compilazione della documentazione di gara”, deve essere interpretata in questi termini, vietando la comminatoria di esclusioni per mere ragioni calligrafiche, legate all’apparenza estetica della firma, il che si risolverebbe in un mero ed inammissibile formalismo burocratico.