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21/02/2017: DELIBERA ANAC SU PUNTEGGI DELL'OEV




E’ illegittima l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica da parte della commissione di gara
laddove i concorrenti non siano posti in condizione di sapere che una parte del punteggio era riservata ad eventuali migliorie proposte, questo ha deciso l'ANAC con la DELIBERA N. 1264 DEL 30 novembre 2016


........................VISTA la giurisprudenza (Cons. Stato Sez. V, 31 marzo 2016, n. 1270) per cui nelle gare pubbliche il punteggio numerico assegnato ai singoli elementi di valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa integra una sufficiente motivazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione, prevedenti un minimo ed un massimo, e solo la presenza di criteri sufficientemente puntuali consente la verifica dell'operato dell'Amministrazione da parte del privato, nonché l'effettivo esercizio del sindacato di legittimità da parte del giudice amministrativo; la Corte di Giustizia CE 24 gennaio 2008 (in causa C-532/2006), richiamata anche dal Consiglio di Stato (sez. III 10 gennaio 2013, n. 97 e 29 novembre 2011, n. 6306), ha statuito che "tutti gli elementi presi in considerazione dall'autorità aggiudicatrice per identificare l'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro importanza relativa siano noti ai potenziali offerenti al momento in cui presentano le offerte [...] i potenziali offerenti devono essere messi in condizione di conoscere, al momento della presentazione delle loro offerte, l'esistenza e la portata di tali elementi [...] pertanto un'amministrazione aggiudicatrice non può applicare regole di ponderazione o sottocriteri per i criteri di aggiudicazione che non abbia preventivamente portato a conoscenza degli offerenti [...] gli offerenti devono essere posti su un piano di parità durante l'intera procedura, il che comporta che i criteri e le condizioni che si applicano a ciascuna gara debbano costituire oggetto di un'adeguata pubblicità da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. […] Il diritto comunitario non osta a che una commissione aggiudicatrice attribuisca un peso relativo ai subelementi di un criterio di aggiudicazione stabilito precedentemente […] purché una tale decisione non contenga elementi che, se fossero resi noti al momento della preparazione delle offerte, avrebbero potuto influenzare la detta preparazione"; 

RITENUTO che, nel caso di specie, al momento della predisposizione dell'offerta i concorrenti non erano posti in condizione di sapere che una parte del punteggio sarebbe stata attribuita ad eventuali migliorie proposte, appare legittimo eliminare il punteggio attribuito alle migliorie offerte, e conseguentemente effettuare una riparametrazione di tutte le offerte tecniche in maniera proporzionale; qualora la S.A. ritenga indispensabile prevedere la possibilità di proporre migliorie nell’offerta tecnica, essa dovrà bandire una nuova gara che tenga conto di tale elemento; rimane pertanto assorbita la questione posta dalla Cooperativa Architetti Costruttori relativamente all’attribuzione del punteggio per le migliorie proposte;

RITENUTO che, con riferimento alla richiesta della Cooperativa Architetti Costruttori di verificare se tutte le imprese offerenti abbiano correttamente indicato gli oneri di sicurezza aziendali, spetta alla S.A. effettuare tale verifica;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione che: 
è illegittima l’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica da parte della commissione di gara in quanto i concorrenti non erano posti in condizione di sapere che una parte del punteggio sarebbe stata attribuita ad eventuali migliorie proposte; appare pertanto legittimo eliminare il punteggio attribuito alle migliorie offerte e conseguentemente effettuare una riparametrazione di tutte le offerte tecniche in maniera proporzionale.