Il Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria
con la sentenza n. 3/2017 ha sancito che ’art. 76, comma 11, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento.
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con la sentenza n. 3/2017 ha sancito che ’art. 76, comma 11, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 deve essere interpretato nel senso che la cessione del ramo d’azienda non comporta automaticamente la perdita della qualificazione, occorrendo procedere a una valutazione in concreto dell’atto di cessione, da condursi sulla base degli scopi perseguiti dalle parti e dell’oggetto del trasferimento.
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