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13/07/2017: ATI SOVRABBONDANTI

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 3246/2017 ha confermato che nel nostro ordinamento non esiste un divieto a prescindere delle ATI SOVRABBONDANTI.


7.2. Bene ha osservato, al riguardo, il primo giudice che nel nostro ordinamento non esiste alcuna regola o principio che imponga in assoluto l’esclusione del r.t.i. sovrabbondante (v., sul punto e da ultimo, Cons. St., sez. III, 24 maggio 2017, n. 2452, che ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza di questo Consiglio e ribadito anche dall’ANAC nel parere n. 114 del 21 maggio 2014), mentre è vero che la legge di gara, nel caso di specie, imponeva la segnalazione del fenomeno all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ciò che Intercent – ER ha puntualmente provveduto a fare.

7.3. Del resto, occorre qui aggiungere, ammesso e non concesso che Servizi Ospedalieri s.p.a. e Servizi Italia s.p.a. siano i due più grandi operatori del mercato secondo quanto afferma Hospital Service s.r.l., ciò che la sentenza impugnata ha inteso negare per la mancata prova di tale affermazione, la stessa appellante riconosce che la “sovrabbondanza” del r.t.i. non ha avuto, quale conseguenza, la presentazione di un’offerta avente un ribasso tale da “tagliare fuori” gli altri concorrenti dalla gara, con un effetto concretamente anticoncorrenziale tanto incisivo da costituire conferma e prova che l’alleanza tra Servizi Ospedalieri s.p.a. e Servizi Italia s.p.a., allo stato, abbia lo scopo di saturare il mercato.