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04/09/2017: L'ADUNANZA PLENARIA DECIDERA' SUI PAGAMENTI DA FARE AD UNA SOCIETA' INTERDETTA

Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4078 del 2017 ha rinviato all'Adunanza Plenaria se il comma 1, lett. g), dell’art. 67 del Codice delle leggi antimafia preclude il risarcimento del danno dovuto a soggetto attinto, prima della definizione del giudizio, da informativa interdittiva antimafia


Mentre un’interpretazione di carattere letterale (compatibile con il carattere evidentemente afflittivo della disposizione in esame) condurrebbe ad escludere che il risarcimento del danno presenti una eadem ratio rispetto “[ai] contributi, finanziamenti o mutui agevolati” di cui è menzione nell’ambito della stessa lettera g), dall’altra parte un’interpretazione logico – sistematica (capace di valorizzare la funzione dalla norma e l’obiettivo con essa perseguito di contrasto a fenomeni di criminalità su base associativa) dovrebbe condurre a ritenere che il ‘catalogo’ delle ipotesi di cui alla lettera g) sia ‘aperto’ e che la locuzione “altre erogazioni dello stesso tipo”, lungi dal ‘chiudere’ l’elencazione, presenti piuttosto una valenza – per così dire – ‘pan-tipizzante’, volta ad impedire nella sostanza l’erogazione di qualunque utilità di fonte pubblica in favore dell’impresa in odore di condizionamento malavitoso, a prescindere dalla fonte e dal tipo di tale utilità.

In tal senso possono richiamarsi le statuizioni rese dall’Adunanza plenaria con la decisione 5 giugno 2012, n. 9.

Si è nell’occasione affermato che “tali considerazioni, si coniugano con quelle discendenti dalla analisi [dell’] art. 4 del d.lgs. 29 ottobre 1994, n. 490 (coincidente con l’articolo 67 del ‘Codice delle leggi antimafia).

Ivi, infatti, si fa riferimento a "contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate": l’ampia clausola di salvaguardia contenuta nella citata prescrizione è idonea a ricomprendervi quelle (…) in cui la matrice indennitaria sia più immediatamente percepibile rispetto a quella "compensativa" sottesa ad ogni altra tipologia di erogazione.

Nella detta prescrizione non risulta contenuto alcun richiamo discriminante alla "causale" per cui il contributo, il finanziamento, il mutuo agevolato o la "erogazione dello stesso tipo comunque denominata" sia concessa, di guisa che la distinzione sostenuta nel ricorso in appello tra "finalità di arricchimento" e "finalità di indennizzo" introduce un discrimen riduttivo che non collima con la clausola di riserva ivi contenuta.

E che la volontà del legislatore sia stata quella di non sottrarre alla applicazione dell’art. 4 del d.lgs. 29 ottobre 1994, n. 490 alcuna provvidenza erogabile dallo Stato alle imprese sospettate di contiguità mafiosa, appare evidente laddove si consideri che anche il precetto di cui alla lett. e) del citato allegato 3 contiene una ampia clausola di riserva di natura estensiva ("provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati").

(…) Sotto il profilo sistematico, la opzione ermeneutica [richiamata] ben si inquadra nell’ottica più generale perseguita con il d.lgs. 29 ottobre 1994, n. 490 citato: se la finalità di quest’ultimo è quella di escludere l'imprenditore, sospettato di essere passibile di infiltrazione criminale, dalla fruizione di benefici che presuppongono la partecipazione di un soggetto pubblico e l'utilizzo di risorse della collettività, non si vede perché nella suddetta ratio dovrebbero rientrare unicamente le erogazioni dirette ad "arricchirlo" e non anche quelle dirette a parzialmente compensarlo di una perdita subita sussistendo per entrambe il pericolo che l’esborso di matrice pubblicistica giovi ad una impresa soggetta ad infiltrazioni criminali”.

Ad avviso della Sezione, gli argomenti indicati dall’Adunanza plenaria al fine di estendere le portata preclusiva dell’articolo 67 alle erogazioni avente matrice indennitaria, ben possono essere utilizzati (non ravvisandosi argomenti sistematici dirimenti in senso contrario) al fine di precludere altresì le erogazioni pubbliche, ancorché aventi carattere risarcitorio.

7.2. Quanto al secondo aspetto, occorre domandarsi se l’eventuale interpretazione “estensiva” dell’art. 67, come sopra delineata (volta cioè ad interpretare le preclusioni ivi previste nel senso di impedire la concreta erogazione di somme a titolo risarcitorio, sia pure sulla base di un giudicato di condanna) siano di per sé compatibili – anche nella logica del bilanciamento dei sottesi valori, entrambi di rilievo costituzionale - con il generale principio dell’intangibilità della cosa giudicata.

Non può sfuggire infatti che, seppure i vincoli e le preclusioni di cui all’articolo 67 non incidono direttamente sul vincolo nascente del giudicato in quanto tale (quanto piuttosto sulle modalità di esercizio in executivis delle pretese dallo stesso rinvenienti), l’adesione alla più rigorosa delle tesi in camp debba comunque misurarsi con il generale principio in base al quale attraverso lo strumento dell’ottemperanza al giudicato l’autorità giurisdizionale è chiamata ad attuare il precetto normativo, esplicitando le modalità di applicazione della norma al caso concreto.

In altri termini occorre stabilire se il giudicato formale, in qualsiasi modo formatosi, impedisca in ogni caso all’amministrazione di sottrarsi agli obblighi da esso nascente di corrispondere una somma di danaro a titolo risarcitorio ad un soggetto attinto da un’informativa interdittiva antimafia mai entrata nella dialettica processuale, anche se precedente alla formazione del giudicato, oppure se le finalità e la ratio dell’informativa interdittiva antimafia diano vita ad una situazione di incapacità legale ex lege(tendenzialmente temporanea e capace di venir meno con un successivo provvedimento dell’autorità prefettizia) che produca la corrispondente sospensione temporanea dell’obbligo per l’amministrazione di eseguire quel giudicato.

8. Per le ragioni esposte la Sezione, previa sospensione del giudizio, rimette la questione all’Adunanza plenaria, impregiudicata ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese.