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03/10/2017: DELIBERA ANAC, SERVIZI DI PUNTA PER INGEGNERI E ARCHITETTI

DELIBERA N. 942 DEL 13 settembre 2017


Servizi di ingegneria e architettura – requisiti - servizi di punta 
La logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non quella di aver svolto servizi identici a quelli da affidare.
Articolo 83 d.lgs. n. 50/2016



Oggetto: istanza di parere di precontenzioso ex articolo 211, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 presentata dalla Normatempo Italia s.r.l. – Procedura aperta per l’affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo e relativo i lavori per la realizzazione del Parco Urbano di Piazza d’armi in L’Aquila - CIG 67459928B3 - Importo a base di gara: € 157.849,83 – Comune dell’Aquila
PREC 128/17/S 
Il Consiglio

VISTA l’istanza di parere prot. n. 10354 del 24 gennaio 2017, presentata dall’impresa Normatempo Italia S.r.l., relativamente alla procedura di gara in epigrafe, con la quale veniva contestata la legittimità del provvedimento di esclusione adottato nei propri confronti e del criterio interpretativo adottato dalla stazione appaltante con riferimento al requisito tecnico-organizzativo di cui all’articolo 83, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 50/2016, in ordine alla richiesta per l’affidamento del servizio in questione di due servizi di importo almeno pari al 50% dell’importo complessivo dei lavori, chiedendo che gli stessi siano esclusivamente riferiti alla categoria prevalente; 

VISTA la documentazione di gara nella parte oggetto di contestazione che al punto 14.1.3) prevede il requisito tecnico organizzativo di: «aver svolto negli ultimi cinque anni, almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o di direzione lavori di importo ciascuno pari al 50% di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso (settore dell’edilizia culturale) per un importo quindi pari ad euro 9.059.121,92»;

VISTO l’avvio dell’istruttoria avvenuto in data 5 aprile 2017;

VISTA la memoria della stazione appaltante nella quale è stato rappresentato preliminarmente che l’operatore economico è stato ammesso al soccorso istruttorio, ma non ha comprovato il requisito richiesto relativo alla classe dell’edilizia culturale, né si è avvalso della possibilità consentita di integrare i servizi di verifica dichiarati con ulteriori servizi di verifica dei progetti, di progettazione o direzione lavori, ultimati e approvati nel quinquennio precedente la pubblicazione del bando relativi all’edilizia culturale ed analoga di importo pari o superiore a quello indicato nel disciplinare; ed è stato inoltre evidenziato che i requisiti speciali previsti sono conformi a quanto previsto dalle Linee Guida n. 1 in materia di servizi di architettura e ingegneria;

VISTI i chiarimenti pubblicati sul sito dell’amministrazione, che in merito ai requisiti richiesti ai fini della partecipazione, richiamano le Linee guida n. 1 del 14 settembre 2016;

RILEVATO che sulla questione può decidersi ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’articolo 211 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

CONSIDERATO, preliminarmente, che è principio generale in materia di contratti pubblici quello secondo cui nelle gare di appalto i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità (cfr., fra le tante, Consiglio di Stato sez. V 23 febbraio 2017 n. 852, Adunanza Plenaria 20 luglio 2015 n. 8, Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012);

CONSIDERATO che l’Autorità ha più volte ribadito che non è consentito pretendere il possesso di requisiti sproporzionati o estranei rispetto all’oggetto della gara e che la legge di gara ha come obiettivo quello di far partecipare alla gara concorrenti che abbiano l’esperienza e la competenza di gestire le complessità tecniche proprie del servizio che si intende affidare (cfr. da ultimo, delibera n. 290 del 22 marzo 2017); 

CONSIDERATO, inoltre, che uno degli intenti del legislatore nell’ambito della disciplina dei contratti pubblici è quello di favorire la partecipazione alle gara, con conseguente soddisfazione dell’interesse pubblico perseguito con il contratto da aggiudicare e lo sviluppo delle nuove imprese, con i correlati evidenti benefici per l’economia nazionale;

CONSIDERATO, nello specifico, che questa Autorità ha già avuto modo di precisare che il procedimento di valutazione dei requisiti di partecipazione e di qualificazione ad una gara d’appalto e quello di verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione da parte dei concorrenti di competenza della stazione appaltante deve essere fondato su un iter logico-giuridico caratterizzato da logicità, razionalità e ragionevolezza (delibera n. 843 del 3 agosto 2016);

CONSIDERATO che, in materia di servizi di ingegneria e architettura questa Autorità, con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 ha emanato le Linee Guida n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” il cui paragrafo VII è dedicato alla “Verifica e validazione della progettazione”, che, con specifico riferimento ai requisiti prevede, la possibilità che i bandi richiedano: «almeno i seguenti requisiti: a. fatturato globale, adeguatamente motivato, per servizi di verifica, realizzato negli ultimi cinque anni, per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l’importo stimato dell’appalto del servizio di verifica. Può anche essere valutata, in alternativa al fatturato, la richiesta di un “livello adeguato di copertura assicurativa” contro i rischi professionali per un importo percentuale fissato in relazione al costo dell'opera, così come ammesso per i servizi di progettazione; b. avvenuto svolgimento, negli ultimi cinque anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, o di progettazione e direzione lavori, relativi alavori di importo ciascuno almeno pari al cinquanta per cento di quello oggetto dell’appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per l’individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dal d.m. 17 giugno 2016»;

CONSIDERATO che nelle medesime Linee Guida, si chiarisce che per la definizione dei requisiti di carattere speciale che devono possedere i concorrenti per poter partecipare alla gara «si debbono identificare le opere cui appartengono gli interventi oggetto dell’incarico, secondo quanto riportato nella tabella Z-1 del citato d.m. 17 giugno 2016 e le corrispondenti classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie. In tal modo, infatti, è possibile: (i) richiedere il possesso del requisito professionale costituito dall’aver svolto servizi tecnici per interventi in quelle specifiche classi e categorie; (ii) determinare l’entità del predetto requisito applicando all’importo dell’intervento cui si riferisce il servizio, un coefficiente moltiplicatore, da stabilire nei documenti di gara, secondo le indicazioni fornite con le presenti linee guida.» (paragrafo III, punto 3.1);

CONSIDERATO, ancora, che l’Autorità ha precisato che «ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esemplificando, l’aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall’art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che “gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all’interno della stessa categoria d’opera”. Le considerazioni di cui sopra, applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “edilizia”, “strutture”, “viabilità”, non appaiono, di regola, estensibili ad ulteriori categorie (“impianti”, “idraulica”, ecc.), in quanto nell’ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l’aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949»;

CONSIDERATO che questa Autorità ha, altresì, precisato che il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitare il fatturato ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell’ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l’espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non quella di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori;

RILEVATO che, nel caso di specie, in considerazione dell’oggetto contrattuale consistente nel servizio di verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori per la realizzazione del Parco Urbano e delle tipologie di lavori di cui al progetto, distinte in classe edilizia E13 (10.251.318,63 euro); strutture S03 (2.3733764,15 euro), Edilizia E19 (1.159.914,24 euro), Idraulica D04 (260.352,41 euro); Impianti IA02 (2.128.081,60 euro); Impianti IA04 (1.854.812,81 euro), la stazione appaltante, come precisato anche nei chiarimenti pubblicati sul sito, ha richiesto il requisito di «Aver svolto negli ultimi cinque anni, almeno due appalti di servizi di verifica di progetti, di progettazione o direzione lavori di importo ciascuno pari al 50% di quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso (settore dell’edilizia culturale), per un importo quindi pari ad euro 9.059.121,92»;

Il Consiglio
ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che la scelta della stazione appaltante appare conforme alle indicazioni fornite dalle linee guida in relazione alla natura analoga dei servizi pregressi e giustificata dall’intento di consentire la massima partecipazione alla procedura.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 settembre 2017
Il segretario Rosetta Greco