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07/11/2017: L'INTERPRETAZIONE DELL'OFFERTA SECONDO L'ANAC

l'ANAC con la Delibera 1019/2017 ha confermato che le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante; tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo, a condizione che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima.



...........................Con pareri n. 289 del 22 marzo 2017 e n.60 del 22 aprile 2015 è stato inoltre rammentato il principio di massima affermato dalla giurisprudenza secondo cui «le offerte di gara, intese come atto negoziale, sono suscettibili di essere interpretate alla ricerca della effettiva volontà del dichiarante; con la conseguenza, fra l’altro, che tale attività interpretativa può consistere anche nella individuazione e nella rettifica di eventuali errori di scritturazione e di calcolo. A condizione, s’intende, che alla rettifica si possa pervenire con ragionevole certezza, e, comunque, senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta medesima né a dichiarazioni integrative o rettificative dell’offerente, che non sono ammesse» (Cons. Stato. sez. III, 7 marzo 2014, n. 1487).
E’ stato infatti notato che mentre l’offerta economica è immodificabile da parte dei concorrenti, modificabili sono invece le giustificazioni, e sono senz’altro ammesse giustificazioni sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, così come non può vietarsi un limitato rimaneggiamento di taluni elementi delle giustificazioni stesse, purché l’offerta contrattuale non risulti alterata e venga ritenuta nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione: in sede di verifica dell’anomalia, pertanto, deve ritenersi possibile che, a fronte di determinate voci di prezzo giudicate eccessivamente basse e dunque inattendibili, l’impresa dimostri che, per converso, altre voci di prezzo sono state inizialmente sopravvalutate e che, in relazione a queste, essa è in grado di conseguire un concreto, effettivo, documentato e credibile risparmio che permette di compensare il maggior costo di altre voci (Cons. Stato, sez. VI, 24 agosto 2011 n. 4801; Id., sez. VI, 21 maggio 2009 n. 3146; Id., sez. VI, 7 marzo 2008 n. 1007). Dunque, la presenza, nella fase del contraddittorio con l’impresa aggiudicataria, di eventuali significativi elementi di novità o difformità rispetto alle prime giustificazioni, non comporta di per sé un’inammissibile modifica dell’offerta originaria, né tampoco consente alla stazione appaltante di disporre l’esclusione senza considerare l’effettiva e concreta inattendibilità del ribasso proposto (Parere Avcp n. 114 del 19 luglio 2012).