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14/02/2018: DIMEZZAMENTO DEI TERMINI PER LA DATA DI SCADENZA

DELIBERA N. 74 DEL 24 gennaio 2018



OGGETTO: Istanza di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d.lgs.50/2016 presentata da Confapi Matera –– Procedura aperta “Lavori di completamento del polivalente di Marconia di Pisticci – Importo a base di gara: euro 3.872.300,00 - S.A. Provincia di Matera. 
PREC 351/17/L

Il Consiglio

VISTA l’istanza prot. n. 54981 del 14 aprile 2017 presentata da Confapi Matera, e relativa memoria, con la quale l’istante contesta la fissazione di un termine di 18 giorni da parte della S.A. ai fini della presentazione delle offerte nella gara in oggetto, termine ritenuto insufficiente in ragione della complessità dell’appalto. Rileva altresì che la Regione, soggetto finanziatore dell’intervento, indicava il termine minimo non derogabile di 35 giorni per la ricezione delle offerte;

VISTA la memoria della S.A. prot. 137621 del 20 dicembre 2017, con la quale essa riferisce di aver prorogato il termine di ricezione delle offerte di cinque giorni e osserva che il termine complessivo di 23 giorni rientra nelle previsioni normative, anche atteso che tutti gli atti di gara erano accessibili in forma digitale; ritiene inoltre che l’appalto in oggetto non sia da ritenere “appalto complesso”, “trattandosi di mero completamento di una scuola esistente”, e che quindi il termine minimo di 35 giorni potesse essere ridotto fino alla metà. Fa presente inoltre che alla gara presentavano offerta 19 operatori economici;

VISTI l’art. 36, co. 9 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (contratti sotto soglia), a tenore del quale “In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79, i termini minimi stabiliti negli articoli 60 e 61 possono essere ridotti fino alla metà”; l’art. 60, secondo cui “Nelle procedure aperte […] il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del bando di gara”; e l’art. 79, che recita “Nel fissare i termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto in particolare della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, fatti salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65”;

VISTA la determinazione dirigenziale della Regione Basilicata n. 354 del 16 marzo 2017, avente ad oggetto “presa d’atto progetto esecutivo e concessione finanziamento” dell’opera in oggetto, con la quale si stabilisce “di indicare alla S.A. che ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 60, 36 co. 9 e 79 del d.lgs. 50/2016, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, non derogabile considerata l’entità delle opere oggetto di gara di appalto”;

CONSIDERATO che la scelta effettuata dalla S.A. non si è dimostrata lesiva della concorrenza, dal momento che essa ha riferito che 19 operatori economici hanno partecipato alla gara;

RITENUTO che la scelta discrezionale adottata dalla S.A. non appare in contrasto con le previsioni normative, che consentono la riduzione fino alla metà dei termini per le gare sotto soglia, tenuto conto della complessità dell’appalto, e che le valutazioni in merito rientrano nell’ambito dei rapporti fra soggetto attuatore e Ufficio regionale responsabile dell’attuazione;

RILEVATO che sulla questione posta può decidersi ai sensi dell’art. 10 del Regolamento per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all’art. 211, comma 1, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Il Consiglio



ritiene, nei limiti di cui in motivazione che: 
la scelta discrezionale adottata dalla S.A. non appare in contrasto con le previsioni normative, che consentono la riduzione fino alla metà dei termini per le gare sotto soglia, tenuto conto della complessità dell’appalto, e che le valutazioni in merito rientrano nell’ambito dei rapporti fra soggetto attuatore e Ufficio regionale responsabile dell’attuazione.