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06/03/2018: LA SOLA PRESENZA ALLA SEDUTA NON FA PARTIRE I TERMINI DEL RITO SUPERACCELERATO

Sentenza TAR Piemonte 262/2018


.............................L’onere di immediata impugnazione delle ammissioni altrui previsto dall’art. 120 cod. proc. amm., anche qualora il nuovo rito speciale superi il vaglio di legittimità comunitaria e costituzionale, non vale a conferire natura provvedimentale all’atto di ammissione.

Ne consegue che, in assenza dell’adempimento pubblicitario prescritto dall’art. 29 del d.lgs. n. 50 del 2016, nessun onere di impugnazione sorge in capo ai concorrenti fino al momento dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, allorquando l’interesse ad estromettere (in via principale o incidentale) altri concorrenti può invece assumere consistenza reale, in vista del conseguimento dell’utilità correlata all’aggiudicazione del contratto.

Nella fattispecie controversa, non avendo la stazione appaltante eseguito la rituale pubblicazione dell’elenco dell’imprese ammesse e non essendo intervenuto il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la società ricorrente non era tenuta ad impugnare l’ammissione della Puricelli Ambiente Verde s.r.l. e della Bertini s.r.l. alla procedura negoziata.


30/01/2018: RITO SUPERACCELERATO LA PAROLA ALLA CORTE EUROPEA

Il TAR Piemonte con la sentenza n. 88/2018 ha rimesso alla Corte di Giustizia Europea la legittimità dell'impugnazione immediata delle esclusioni e de