.................Va premesso che nella vigenza dell’abrogato Codice degli appalti, pur in mancanza di esplicita previsione (che attualmente, invece, si rinviene nell’art. 89, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50), il c.d. avvalimento interno - vale a dire il prestito dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali tra imprese del medesimo raggruppamento temporaneo - era certamente consentito, in conformità all’interpretazione dell’art. 48, commi 3 e 4, dir. 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE, data dalla giurisprudenza del giudice amministrativo (Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5687; id., sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 18; id., sez. V, 18 febbraio 2013, n. 965).
Peraltro, nel caso in cui il bando preveda - conformemente alla indicazione di cui all’art. 261, comma 7, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (applicabile ratione temporis alla gara di cui è causa) - una percentuale massima di requisiti con i quali è consentito alla mandataria la partecipazione alla procedura, l’avvalimento interno è ammesso a favore delle mandanti purchè non comporti il superamento del suddetto limite (Cons. St., sez. IV, 4 dicembre 2017, n. 5687). Nel caso di specie sussistono tali presupposti atteso che il disciplinare prevede che, in caso di partecipazione in raggruppamento, la quota percentuale dei requisiti di capacità economico e finanziaria e tecnico professionale richiesta deve essere di almeno il 60% per l’impresa capogruppo mandataria e di almeno il 10% per le altre imprese mandanti.
La capogruppo mandataria Elleuno si è obbligata a fornire all’ausiliata Apullacare la percentuale del 32% dei requisiti, meno quindi del 60% previsto dalla lex specialis di gara.
Ammesso dunque, nei limiti sopra indicati, l’avvalimento interno, la giurisprudenza ha

L’impresa ausiliaria, per effetto del contratto di avvalimento, deve quindi diventare, di fatto, un garante dell’impresa ausiliata sul versante economico-finanziario, poiché solo in caso di avvalimento c.d. tecnico o operativo (che quindi abbia ad oggetto requisiti diversi rispetto a quelli di capacità economico-finanziaria) sussiste l’esigenza di una messa a disposizione in modo specifico di determinate risorse.
Tuttavia tale impegno a diventare un garante dell’impresa ausiliata sul versante economico-finanziario non può risultare nel contratto in modo generico e quale semplice formula di stile, ma deve essere in qualche modo determinato o, quantomeno, determinabile, poiché l’impegno contrattualmente assunto dall’ausiliaria deve ritenersi completo, concreto, serio e determinato, nella misura in cui attesta la messa a disposizione del fatturato e delle risorse eventualmente necessarie e contenga un vincolante impegno finanziario nei confronti della stazione appaltante, non risultando invece necessari “la quantificazione ed il trasferimento delle risorse finanziarie oggetto del predetto impegno finanziario, anche considerato che quest’ultimo appare del tutto imprevedibile nel contenuto al momento della sottoscrizione del contratto di avvalimento”.
Ebbene, impostati in tal modo i termini generali della questione, deve rilevarsi che il richiamato contratto di avvalimento (in atti) non è, in effetti, idoneo a soddisfare in modo adeguato la propria funzione di garanzia. Come chiarito in sede cautelare, trattandosi di un requisito “storico” richiesto dalla lex specialis, tale avvalimento si risolve nel “prestito” alla Apuliacare (che, è bene ricordare, non aveva ancora aperto le posizioni I.N.P.S. e I.N.A.I.L. all’atto di partecipare alla gara in RTI con Elleuno) di una quota di fatturato e, conseguentemente, in un’operazione meramente cartolare che non soddisfa l’esigenza - per identità di ratio ricorrente anche nell’avvalimento interno per il quale sia stato stipulato un contratto ai sensi della lett. f) dell’art. 49 del Codice degli appalti – che l’avvalimento non sia svincolato dal concreto e trasparente collegamento con le risorse materiali o immateriali messe a disposizione da parte dell’impresa ausiliaria. All’accoglimento di tale motivo consegue l’esclusione dalla gara del Raggruppamento Elleuno – Apuliacare e, dunque, l’originaria carenza di interesse dello stesso a far valere, con il ricorso principale, i motivi volti a censuare l’illegittima mancata esclusione dalla gara dell’Ati Auxilum.
13/03/2018: CdS RITO SUPERACCELERATO E AVVALIMENTO DI GARANZIA
Consiglio di Stato sez. V sentenz n. 1216/2018
01/03/2018: DELIBERA ANAC SU PREGRESSE RISOLUZIONI E TERMINE IMPROROGABILE
DELIBERA N. 97 DEL 7 febbraio 2018
05/02/2018: DIVIETO DI RICHIEDERE REQUISITI SOGGETTIVI NELL'OFFERTA TECNICA
Sentenza Consiglio di Stato n. 279/2018
30/01/2018: SUBAPPALTO NECESSARIO E SUBAPPALTO ALBO GESTORI AMBIENTALI
TAR Piemonte sentenza n. 94/2018
27/12/2017: LA CLASSIFICA DELLE NOTIZIE PIU' LETTE NEL 2017
Signori e signore anche quest'anno sta per terminare, spero di avervi offerto un servizio gratuito di qualità.
Un ringraziamento spec
Un ringraziamento spec
12/12/2017: IL CONSORZIO STABILE PUO' ESSERE IMPRESA AUSILIARIA
Il TAR Emilia Romagna con la sentenza n. 767/2017 ha confermato la possibilità dei consorzi stabili