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19/09/2017: IL RUOLO DEL RUP PRIMA DELLE LINEE GUIDA E LA DISCREZIONALITÀ NELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ANOMALA

Il TAR Puglia con la sentenza n. 1435 del 04/09/2017 si è pronunciato sulla possibilità che il RUP
verifichi l'offerta anomala e la discrezionalità dei Giudici nella valutazione della stessa.


.......................................................Il bando è stato pubblicato il 20 settembre 2016 e quindi a esso non può applicarsi quanto disposto dalle linee guida dell’Anac entrate in vigore il 22 novembre 2016, pertanto in data successiva all’emanazione del bando, con la conseguenza che trova applicazione il disposto dell’art. 12, d.P.R. 207/2010.

In relazione a questo articolo, la giurisprudenza, che si condivide, ha precisato che “nelle gare pubbliche da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è legittima la verifica di anomalia dell'offerta eseguita, anziché dalla commissione aggiudicatrice, direttamente dal responsabile unico del procedimento avvalendosi degli uffici e organismi tecnici della stazione appaltante; infatti, anche nel regime anteriore all'entrata in vigore dell'art. 121, d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, era attribuita al responsabile del procedimento facoltà di scegliere, a seconda delle specifiche esigenze di approfondimento richieste dalla verifica, se procedere personalmente ovvero affidare le relative valutazioni alla commissione aggiudicatrice” (Cons. St. sez. V, 6 maggio 2015, n. 2274).

Il Rup, quindi, unico organo chiamato a pronunciarsi sulla verifica di anomalia dell’offerta, ben poteva decidere, come nel caso in esame, di farsi supportare dalla commissione nel momento dell’analisi delle giustificazioni, al fine di individuare su quali aspetti era opportuno approfondire l’esame dell’offerta, per poi procedere in maniera autonoma all’analisi delle ulteriori giustificazioni.

Per quanto riguarda le censure avverso il giudizio di congruità dell’offerta, la giurisprudenza, alla quale si aderisce, ha precisato che “nelle gare pubbliche, il livello di approfondimento richiesto alla stazione appaltante in sede di valutazione della non anomalia dell'offerta, rispetto alle singole voci di costo presentate, varia in funzione delle caratteristiche dell'offerta e della plausibilità delle giustificazioni già rese rispetto alle singole voci, venendo in considerazione un giudizio discrezionale in ordine alla complessiva affidabilità dell'offerta, su cui il giudice effettua un sindacato ab estrinseco; il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente” (Cons. St., sez. V, 16 maggio 2017, n. 2319) e che “nelle gare pubbliche, il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci; aggiungasi che il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; inoltre, al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico” (Cons. St., sez. V, 12 maggio 2017, n. 2228).

Posti questi principi, è da rilevare che il giudizio effettuato dall’Amministrazione non evidenzia alcuna macroscopica illegittimità o erroneità fattuale.

La ricorrente contesta che il costo del personale sia insufficiente a garantire i servizi offerti, tuttavia l’aggiudicataria ha giustificato la propria offerta evidenziando come il costo del personale sia stato indicato arrotondando per eccesso gli importi forniti dalla stazione appaltante e risulti maggiore dell’importo minimo indicato dall’Asl per quanto riguarda le spese per il personale e preveda, come da condizioni di gara, l’assunzione di tutto il personale attualmente occupato nel servizio garantendo in tal modo una continuità occupazionale. Inoltre, nelle giustificazioni è stato precisato che “i costi del personale, diverso da quello specificatamente dedicato ai servizi presso l’ASL, ovvero per il personale di HIGEA …. , sono compresi invece nelle spese generali di impresa illustrate alla successiva Sezione 2. I costi per il personale dedicato in modo programmato ai servizi specialistici di consulenza e supporto … sono compresi nelle voci di costo dei singoli capitoli di spesa di riferimento”.

Anche per le altre voci di costo, di cui è stata dedotta l’incongruenza, non risulta alcuna illegittimità o erroneità posto che questi costi sono comunque giustificati dall’organizzazione aziendale della controinteressata.

“Nelle gare pubbliche la verifica di congruità di un'offerta sospetta di anomalia non può essere effettuata con un giudizio comparativo che coinvolga altre offerte, perché va condotta con esclusivo riguardo agli elementi costitutivi dell'offerta analizzata ed alla capacità dell'impresa - tenuto conto della propria organizzazione aziendale e, se del caso, della comprovata esistenza di particolari condizioni favorevoli esterne - di eseguire le prestazioni contrattuali al prezzo proposto, essendo ben possibile che il raffronto fra offerte differenti non è indicativo al fine di dimostrare la congruità di una di esse” (Cons. St., sez. V, 13 febbraio 2017, n. 607).